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Sentenza

Sentenza n. 3660/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 3574/2024, emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202504253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3574/2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3574/2024, passata in giudicato, che aveva condannato l’amministrazione ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha documentato il titolo esecutivo, l’attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza al Ministero. Ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza. Sono state escluse dall’oggetto dell’ottemperanza le spese del giudizio civile, distratte in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati i presupposti formali dell’ottemperanza: produzione della copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e notificazione del titolo esecutivo, con rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’inadempimento è risultato incontestato, poiché il Ministero non ha dedotto né provato di avere dato esecuzione alla sentenza civile. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, la carta elettronica del docente e di accreditarvi complessivamente 2.500 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, autorizzandolo a delegare l’incarico a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato ritenuto connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell’imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto della sentenza civile da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha ritenuto rispettato il termine.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la parte deve documentare il titolo esecutivo, il passaggio in giudicato e la sua notificazione all’amministrazione, rispettando il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento né fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, il giudice può ritenere incontestati l’an e il quantum dell’obbligazione risultante dal giudicato e ordinare direttamente gli adempimenti necessari.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
  • L’incarico di commissario ad acta può essere attribuito a un organo o funzionario pubblico e, quando costituisce adempimento connesso ai doveri d’istituto, può essere svolto senza liquidazione di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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