Cassazione Civile, Ordinanza n. 07491/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, con il quale l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, in capo al socio, quota parte di utili extracontabili asseritamente riferibili a una società a responsabilità limitata partecipata in misura maggioritaria dal contribuente. La CTR del Lazio aveva confermato il recupero. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto omessa motivazione su un punto decisivo, lamentando che la CTR non avesse considerato che, pur essendo state contestate alla società anomalie contabili e operate riprese a tassazione nei confronti del socio, non risultava emesso alcun atto di accertamento nei confronti della società; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2967, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, sostenendo sostanzialmente l'erronea applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e l'inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, congiuntamente, i due motivi. Ha richiamato il principio per cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di un maggior reddito sociale può legittimare una presunzione di distribuzione degli utili ai soci, salvo prova contraria. Tuttavia ha evidenziato che, nel caso concreto, era pacifico che non vi fosse stato alcun accertamento o giudizio nei confronti della società e che la CTR non aveva verificato, prima di applicare la presunzione, se l'Amministrazione avesse assolto l'onere di provare il fatto noto del maggior imponibile societario. La sentenza impugnata è stata qualificata come contraddittoria e confusa, perché aveva trattato la questione come se riguardasse l'autonomia dei giudizi società-soci, mentre il problema era di prova nel presente giudizio, e perché aveva di fatto posto a carico del socio l'onere di provare il contrario senza prima accertare il fondamento fattuale della pretesa fiscale. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state prospettate come omessa motivazione su punto decisivo e come violazione di legge.
art. 2967 c.c.
Richiamato insieme agli artt. 2727 e 2729 c.c. per contestare l'erronea ripartizione dell'onere della prova.
art. 2727 c.c.
Norma invocata in relazione alla presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili.
art. 2729 c.c.
Norma invocata per censurare l'uso della presunzione e la sua applicazione senza adeguato accertamento del fatto noto.
art. 41-bis D.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge, nel quadro dell'accertamento tributario.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di un maggior reddito sociale può fondare la presunzione semplice che gli utili extracontabili siano stati distribuiti pro quota ai soci.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera solo se sia previamente accertato il fatto noto del maggior imponibile societario; non è corretto porre a carico del socio l'onere della prova contraria senza prima verificare la base fattuale della pretesa tributaria.
- L'assenza di un avviso di accertamento nei confronti della società non esclude automaticamente la pretesa verso il socio, ma impone al giudice di verificare in concreto se l'Ufficio abbia comunque provato il presupposto fattuale della maggiore materia imponibile sociale.
- La questione non attiene all'autonomia formale dei giudizi tra società e soci, bensì alla corretta distribuzione dell'onere probatorio all'interno del giudizio instaurato dal socio contro l'accertamento a lui notificato.
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