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Sentenza

Sentenza n. 604/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del verbale n. -OMISSIS- della seduta del -OMISSIS- relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della Sottocommissione n.-OMISSIS- istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il numero -OMISSIS- - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale di data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico, e del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Corte d’Appello di -OMISSIS-, Sottocommissione esami avvocato, ha recepito i criteri di correzione ministeriali, nella parte in cui delibera «di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione» e «di evitare l’utilizzo di matite rossa/blu (per non lasciare segni sugli elaborati corretti)

Giustizia amministrativa202500642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione di un elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, con voto insufficiente e conseguente non ammissione alle prove orali, nonché atti recanti i criteri di correzione mediante voto esclusivamente numerico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale relativo alla correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui al proprio elaborato è stato attribuito il voto di 12/30, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali. Ha inoltre impugnato la circolare ministeriale del 2 dicembre 2024, nella parte in cui riteneva adeguato il voto meramente numerico, e il verbale della sottocommissione che disponeva l'utilizzo esclusivo del voto numerico, senza motivazione, nonché l'assenza di annotazioni con matita rossa o blu. Dopo la fase cautelare, nella quale era stata disposta la rinnovazione della correzione, confermata in appello con diversa motivazione, l'elaborato è stato nuovamente giudicato insufficiente, pur con un voto superiore. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e dell'intervenuta rinnovazione della correzione dell'elaborato, che aveva determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sugli atti originariamente impugnati. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative al voto numerico, alla motivazione della valutazione e ai criteri di correzione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio in rito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rinnova l'attività contestata e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito.
  • La rinnovazione della valutazione amministrativa non determina di per sé una decisione sulla legittimità degli atti originariamente impugnati; in assenza di interesse attuale alla pronuncia, il giudice definisce il giudizio in rito.
  • La particolare vicenda processuale e la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse possono giustificare la compensazione integrale delle spese.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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