Sentenza del 24/08/2018 n. 21074 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Basilicata che aveva ritenuto legittima l'intimazione di pagamento relativa a imposte, sanzioni e interessi per complessivi Euro 2.457,20. I sei motivi riguardavano, tra l'altro, la presunta errata individuazione degli atti e delle notifiche da parte della CTR, la nullità o irregolarità delle notifiche della cartella e dell'avviso di rettifica, la possibilità di contestare gli atti prodromici insieme all'intimazione, la tardività delle notifiche, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, poiché la CTR aveva esaminato gli stessi atti indicati dal contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: le notifiche degli atti prodromici erano state ritenute regolari e la contestazione relativa alla produzione di copie, anziché degli originali, non era stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto la relata di notifica né indicato dove essa fosse stata prodotta. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Il contribuente è stato condannato a rifondere a Equitalia Basilicata S.p.A. Euro 1.700,00 per spese processuali, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia; nel caso concreto la Corte ha escluso che la CTR avesse deciso su fatti o atti estranei alla controversia.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; i motivi sono stati valutati secondo i limiti propri del giudizio di legittimità.
Art. 137 c.p.c. e Legge n. 890 del 1992
Disciplinano le modalità delle notificazioni; la CTR aveva accertato la ritualità delle notifiche degli atti prodromici e tale accertamento non è stato validamente superato in cassazione.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Disciplina gli atti impugnabili nel processo tributario. Se gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati e sono divenuti definitivi, l'intimazione di pagamento può essere contestata, in linea generale, solo per vizi propri; se invece non sono stati notificati, possono essere contestati insieme all'atto successivo.
Artt. 25 e 30 del D.P.R. n. 602 del 1973
Riguardano la notificazione della cartella di pagamento e dell'intimazione; le relative questioni non sono state esaminate nel merito perché assorbite dal rigetto del ricorso.
Artt. 42 e 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
Prevedono requisiti e termini dell'avviso di accertamento; la censura sulla tardività dell'avviso è rimasta assorbita.
Art. 6 della Legge n. 212 del 2000
Rientra nelle garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente invocate dal ricorrente, ma la relativa censura non è stata esaminata per effetto del rigetto dei motivi precedenti.
Art. 140 c.p.c.
Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o temporanea assenza del destinatario; la CTR ha ritenuto che la cartella fosse stata notificata ritualmente secondo tale disposizione.
Massime di principio
- Quando un'intimazione di pagamento segue una cartella o un avviso di accertamento regolarmente notificati e non impugnati, tali atti diventano definitivi e l'intimazione può essere contestata normalmente solo per vizi propri.
- Se il contribuente sostiene che gli atti prodromici non siano stati notificati, deve indicare e documentare con precisione la relata di notifica, trascrivendone le parti rilevanti nel ricorso per cassazione e indicando dove l'atto è stato prodotto.
- Nel giudizio di cassazione non è possibile introdurre per la prima volta contestazioni di natura probatoria, come l'inidoneità delle copie prodotte, se tali questioni non sono state sollevate nei gradi di merito.
- Le contestazioni sulla tardività delle notifiche, sulla decadenza dell'amministrazione o sui requisiti della cartella devono essere formulate tempestivamente contro l'atto cui si riferiscono; una volta che l'atto sia divenuto definitivo, tali vizi non sono normalmente riesaminabili tramite l'impugnazione dell'intimazione.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: non basta affermare che il giudice abbia errato, ma occorre riportare il contenuto degli atti decisivi e indicare puntualmente dove siano reperibili nel fascicolo.
- La mancata impugnazione tempestiva degli atti tributari notificati può impedire la successiva contestazione del merito della pretesa, anche quando il contribuente impugna un successivo atto di riscossione.
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