Cassazione Penale, Sentenza n. 35015/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 04/03/2024 che aveva rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di Bàrbagallo Alfia, di revoca dell'ordine di demolizione imposto con la sentenza n. 3628/2002 (05/06/2002). La ricorrente denunciava violazione degli artt. 192 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva esaminato gli atti del fascicolo di dibattimento originario (la cui acquisizione era stata disposta) a causa di un ritardo dell'ufficio nella trasmissione, omettendo così di valutare la proporzionalità dell'ordine di demolizione secondo i principi della Corte EDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità della censura: la ricorrente non ha indicato specificamente quali atti non fossero stati acquisiti, né il loro contenuto e la rilevanza decisiva rispetto alla decisione impugnata. La Corte ha ritenuto che la mancanza di specificità integri la violazione dell'art. 581 lett. d) cod. proc. pen. e che, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c), ciò comporti l'inammissibilità del ricorso. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata la Corte Cost. n. 186/2000), la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente per denunciare omissioni istruttorie; la Corte non ha valutato il merito di tale vizio perché il ricorso non ha specificato gli atti mancanti né la loro rilevanza.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente con riferimento alla procedura esecutiva; la censura è stata ritenuta generica e quindi non idonea a fondare l'impugnazione.
art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Richiede che nel ricorso siano enunciati i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la Corte ha ritenuto che la ricorrente abbia violato tale requisito per eccessiva genericità.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce che l'omessa indicazione specifica dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di euro tremila.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000 (richiamata)
Richiamata per affermare che, non ravvisandosi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sussiste la base per la condanna alla sanzione pecuniaria.
Principio della Corte EDU (proporzionalità)
Richiamato dalla ricorrente come parametro di valutazione dell'ordine di demolizione; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito di tale profilo perché il ricorso non ha sufficientemente specificato gli elementi probatori mancanti che avrebbero influito sulla valutazione di proporzionalità.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione è obbligatorio indicare in modo preciso quali atti o documenti si contestano, il loro contenuto e la rilevanza decisiva rispetto alla decisione impugnata; la genericità dei motivi comporta l'inammissibilità.
- La richiamata violazione di norme procedurali (es. mancata acquisizione di atti) va dimostrata con riferimenti puntuali e collegata causalmente alla decisione impugnata; non basta lamentare in termini generici il mancato esame di atti.
- Quando si invoca la violazione di principi sovranazionali (es. proporzionalità secondo Corte EDU), occorre indicare quale prova o documento avrebbe consentito al giudice di pervenire a una diversa valutazione; altrimenti il motivo è privo di specificità.
- La Corte di Cassazione applica rigidamente i requisiti formali di cui all'art. 581 cod. proc. pen.; il rispetto di tali requisiti è condizione di ammissibilità dell'impugnazione.
- In caso di ricorso inammissibile, oltre alle spese processuali, il giudice può infliggere una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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