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Sentenza

Sentenza n. 14504/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 6493 del 5 giugno 2025, emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202603790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro che riconosceva il beneficio di 500 euro sulla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 6493/2025 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza riconosceva il diritto della docente a beneficiare, per l’anno scolastico 2024/2025, della Carta elettronica del docente per l’importo di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, nonché delle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva attribuito la Carta né accreditato l’importo dovuto. La ricorrente ha pertanto chiesto l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente azionato e notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che risultava documentalmente l’inottemperanza dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, attribuendo alla ricorrente la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025 nella misura di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non sono state applicate penalità di mora, ritenute allo stato non necessarie, salva una loro eventuale successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso esecutivo nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, commi 121 e ss., l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale fondamento del riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione del beneficio.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere della domanda di ottemperanza diretta all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’inadempimento riguarda un’Amministrazione pubblica.
  • La domanda di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dopo la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
  • Quando l’Amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti necessari all’esecuzione su richiesta della parte interessata.
  • La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l’applicazione immediata di penalità di mora, che può essere riservata a una fase successiva qualora persista l’inottemperanza oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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