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Sentenza

Sentenza del 06/07/2021 n. 803 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Cassazione con rinvio - Riassunzione del procedimento - Termine di sei mesi introdotto dal D.Lgs. 156/2015 - Applicabilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Riassunzione del procedimento dopo la sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 5296/2019) che aveva parzialmente accolto il ricorso della società ritenendo applicabile l'art. 49 D.Lgs. n. 22/1997 solo alle superfici in cui si producono rifiuti urbani o assimilati e rinviando al giudice di merito per accertamenti sull'assimilabilità e applicazione del regolamento comunale. La T. S.p.a. ha notificato atto di riassunzione il 27 gennaio 2020 chiedendo l'esenzione/riduzione TIA per l'opificio; la resistente ha eccepito la tardività della riassunzione rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 63 D.Lgs. 546/1992, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015 (termine ridotto da un anno a sei mesi).

La decisione

La Commissione ha dichiarato estinto il processo per tardiva riassunzione ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 546/1992 nella formulazione post D.Lgs. 156/2015. Il Collegio ha applicato il principio tempus regit actum: la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui è stato compiuto l'atto processuale (la notifica della riassunzione del 27/01/2020), perciò va applicato il termine di sei mesi. Non essendosi la ricorrente riassunta nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione (22/02/2019), il processo è stato estinto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 63 D.Lgs. 546/1992

    termine per la riassunzione del giudizio dopo cassazione

    La norma, così come modificata, fissa un termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione per la riassunzione; il mancato rispetto comporta l'estinzione del processo.

  • art. 9, comma 1, lett. bb) D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    modifica del termine per la riassunzione (riduzione da un anno a sei mesi)

    Ha ridotto il termine per la riassunzione da un anno a sei mesi; la modifica è applicabile agli atti compiuti successivamente alla sua entrata in vigore.

  • art. 12, comma 1 D.Lgs. 156/2015

    entrata in vigore delle modifiche dal 1 gennaio 2016

    Stabilisce la data di efficacia delle modifiche normative; non include eccezioni riguardanti il termine di riassunzione, pertanto la nuova disciplina è operativa per le riassunzioni effettuate dal 1/1/2016 in poi.

  • principio tempus regit actum

    Principio giurisprudenziale/processuale per cui l'atto processuale è disciplinato dalla normativa vigente al momento in cui l'atto viene compiuto; fa sì che per la riassunzione si applichi la norma vigente alla data di notifica della riassunzione.

  • art. 49 D.Lgs. 22/1997

    Norma sostanziale sulla TIA richiamata nella controversia: la Cassazione aveva ritenuto che sia applicabile solo alle superfici produttrici di rifiuti urbani o assimilati, non alle superfici che producono rifiuti speciali; tuttavia la decisione sulla questione non è stata trattata nel merito a causa dell'estinzione processuale.

  • art. 62, comma 3 D.Lgs. 507/1993

    Richiamata nella motivazione della Corte di Cassazione come riferimento al previgente sistema TARSU in relazione all'assimilabilità dei rifiuti.

  • D.P.R. n. 158/1999

    Normativa richiamata dalla resistente in via di eccezione rispetto ai contenuti del ricorso in riassunzione; la corte non si è pronunciata sul merito perché ha dichiarato l'estinzione.

Massime di principio

  • Il termine per la riassunzione dopo Cassazione è disciplinato dalla norma vigente al momento della riassunzione (principio tempus regit actum): se la notifica avviene dopo l'entrata in vigore della modifica che ha ridotto il termine a sei mesi, si applica il nuovo termine.
  • Il termine di sei mesi previsto dall'art. 63 D.Lgs. 546/1992 (come modificato dal D.Lgs. 156/2015) è perentorio: la mancata riassunzione entro tale termine determina l'estinzione del processo.
  • Per evitare l'estinzione, la parte beneficiaria della sentenza di Cassazione deve notificare la riassunzione entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione; la data utile è la pubblicazione della pronuncia di cassazione.
  • Eventuali eccezioni favorevoli all'applicazione della disciplina previgente richiedono una specifica previsione normativa (salvo che la legge stessa non disponga diversamente, come è avvenuto in altre riforme processuali).
  • Prima di riassumere il giudizio, verificare che le richieste siano conformi all'oggetto del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione: l'introduzione di temi nuovi o di domande non riferibili al principio di diritto affermato può essere eccepita dall'altra parte, anche se tale questione potrà rimanere inesaminata se interviene l'estinzione processuale.
  • In caso di pronunciamenti di Cassazione favorevoli solo su profili parziali, è opportuno agire tempestivamente e con atto di riassunzione corretto (contenuto e destinatario) per non vanificare il vantaggio processuale acquisito.

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