Sentenza del 06/07/2021 n. 803 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Cassazione con rinvio - Riassunzione del procedimento - Termine di sei mesi introdotto dal D.Lgs. 156/2015 - Applicabilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Riassunzione del procedimento dopo la sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 5296/2019) che aveva parzialmente accolto il ricorso della società ritenendo applicabile l'art. 49 D.Lgs. n. 22/1997 solo alle superfici in cui si producono rifiuti urbani o assimilati e rinviando al giudice di merito per accertamenti sull'assimilabilità e applicazione del regolamento comunale. La T. S.p.a. ha notificato atto di riassunzione il 27 gennaio 2020 chiedendo l'esenzione/riduzione TIA per l'opificio; la resistente ha eccepito la tardività della riassunzione rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 63 D.Lgs. 546/1992, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015 (termine ridotto da un anno a sei mesi).
La decisione
La Commissione ha dichiarato estinto il processo per tardiva riassunzione ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 546/1992 nella formulazione post D.Lgs. 156/2015. Il Collegio ha applicato il principio tempus regit actum: la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui è stato compiuto l'atto processuale (la notifica della riassunzione del 27/01/2020), perciò va applicato il termine di sei mesi. Non essendosi la ricorrente riassunta nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione (22/02/2019), il processo è stato estinto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63 D.Lgs. 546/1992
termine per la riassunzione del giudizio dopo cassazione
La norma, così come modificata, fissa un termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione per la riassunzione; il mancato rispetto comporta l'estinzione del processo.
art. 9, comma 1, lett. bb) D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156
modifica del termine per la riassunzione (riduzione da un anno a sei mesi)
Ha ridotto il termine per la riassunzione da un anno a sei mesi; la modifica è applicabile agli atti compiuti successivamente alla sua entrata in vigore.
art. 12, comma 1 D.Lgs. 156/2015
entrata in vigore delle modifiche dal 1 gennaio 2016
Stabilisce la data di efficacia delle modifiche normative; non include eccezioni riguardanti il termine di riassunzione, pertanto la nuova disciplina è operativa per le riassunzioni effettuate dal 1/1/2016 in poi.
principio tempus regit actum
Principio giurisprudenziale/processuale per cui l'atto processuale è disciplinato dalla normativa vigente al momento in cui l'atto viene compiuto; fa sì che per la riassunzione si applichi la norma vigente alla data di notifica della riassunzione.
art. 49 D.Lgs. 22/1997
Norma sostanziale sulla TIA richiamata nella controversia: la Cassazione aveva ritenuto che sia applicabile solo alle superfici produttrici di rifiuti urbani o assimilati, non alle superfici che producono rifiuti speciali; tuttavia la decisione sulla questione non è stata trattata nel merito a causa dell'estinzione processuale.
art. 62, comma 3 D.Lgs. 507/1993
Richiamata nella motivazione della Corte di Cassazione come riferimento al previgente sistema TARSU in relazione all'assimilabilità dei rifiuti.
D.P.R. n. 158/1999
Normativa richiamata dalla resistente in via di eccezione rispetto ai contenuti del ricorso in riassunzione; la corte non si è pronunciata sul merito perché ha dichiarato l'estinzione.
Massime di principio
- Il termine per la riassunzione dopo Cassazione è disciplinato dalla norma vigente al momento della riassunzione (principio tempus regit actum): se la notifica avviene dopo l'entrata in vigore della modifica che ha ridotto il termine a sei mesi, si applica il nuovo termine.
- Il termine di sei mesi previsto dall'art. 63 D.Lgs. 546/1992 (come modificato dal D.Lgs. 156/2015) è perentorio: la mancata riassunzione entro tale termine determina l'estinzione del processo.
- Per evitare l'estinzione, la parte beneficiaria della sentenza di Cassazione deve notificare la riassunzione entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione; la data utile è la pubblicazione della pronuncia di cassazione.
- Eventuali eccezioni favorevoli all'applicazione della disciplina previgente richiedono una specifica previsione normativa (salvo che la legge stessa non disponga diversamente, come è avvenuto in altre riforme processuali).
- Prima di riassumere il giudizio, verificare che le richieste siano conformi all'oggetto del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione: l'introduzione di temi nuovi o di domande non riferibili al principio di diritto affermato può essere eccepita dall'altra parte, anche se tale questione potrà rimanere inesaminata se interviene l'estinzione processuale.
- In caso di pronunciamenti di Cassazione favorevoli solo su profili parziali, è opportuno agire tempestivamente e con atto di riassunzione corretto (contenuto e destinatario) per non vanificare il vantaggio processuale acquisito.
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