Cassazione Penale, Sentenza n. 3726/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericita e difetto di autosufficienza dei motivi. Ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile ATAVIVA Italia s.p.a., liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Sentenza pronunciata il 29/10/2021.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 04/02/2020. Le ricorrenti impugnavano la decisione sostenendo carenza istruttoria e contestando la valutazione della prova, in particolare richiamando una presunta equivocita di una dichiarazione resa in sede di indagine amministrativa interna. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso assolutamente generico e meramente ripetitivo dei motivi già esaminati e rigettati in sede di merito, senza indicare in modo specifico le ragioni dell'illogicita o della ridotta valenza probatoria degli elementi a carico, e senza trascrivere o allegare gli atti richiamati; inoltre la responsabilita era stata accertata soprattutto su base documentale (rilievi fotografici e relazione ispettiva) che le ricorrenti non sono riuscite a scardinare anche escludendo la prova derivante dall'indagine interna.
Norme richiamate
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (giurisprudenza consolidata)
Il ricorso deve essere autosufficiente: i motivi che deducono violazione di legge o illogicita della motivazione devono essere specifici e, se richiamano documenti, questi devono essere integralmente trascritti o allegati; l'assenza di tale autosufficienza comporta inammissibilita.
Sezioni Unite / precedenti decisioni di Cassazione citate
Sez. 4, n. 46979, del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 2, n. 52195, del 7/10/2016, Rv. 268668; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723
Giurisprudenza richiamata che conferma l'indirizzo secondo cui sono inammissibili i motivi generici che non allegano o trascrivono gli atti richiamati e non esplicitano l'errore da censurare nella motivazione di merito.
regole generali sulle sanzioni processuali in caso di ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilita puo comportare condanna alle spese processuali e, ove ricorra colpa nella determinazione della causa di inammissibilita, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tali sanzioni quantificandole in 3.000 euro per ciascuna ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione non basta ripetere i motivi gia esposti in sede di merito: il ricorso deve indicare chiaramente l'errore di diritto o di logica della motivazione impugnata e spiegare perche la decisione sia manifestamente illogica o contraddittoria.
- Se si deduce la non rilevanza o l'equivocita di una specifica prova documentale o dichiarativa, è necessario allegare o trascrivere integralmente l'atto o la dichiarazione che si intende valorizzare per contestare la valutazione di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda su documenti (rilievi fotografici, relazioni ispettive, atti scritti), il ricorrente deve contestare direttamente la valenza probatoria di tali documenti e indicare elementi concreti che ne inficino l'attendibilita; argomentazioni generiche saranno giudicate inammissibili.
- La mancata autosufficienza del ricorso espone il ricorrente al rischio non solo dell'inammissibilita ma anche di sanzioni economiche (spese processuali e ammende).
- Prima di proporre ricorso per cassazione è prudente verificare se i profili di diritto dedotti siano effettivamente censurabili in Cassazione (es. violazione di legge o vizio di motivazione chiaramente apprezzabile) e raccogliere e allegare tutti gli atti necessari a comprovare la doglianza.
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