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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21719/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un socio che aveva costituito insieme a un altro soggetto una società per produrre e commercializzare capi beachwear contraddistinti da un marchio denominativo e figurativo ha dedotto di aver ceduto alla società il marchio con contratto di compravendita per euro 1.000. Secondo la sua prospettazione, la cessione sarebbe stata solo apparente, perché il prezzo sarebbe stato simbolico e convenuto per evitare l’emersione contabile di royalties, con l’intesa che il marchio restasse nella disponibilità del cedente. A seguito dei dissidi tra i soci e della liquidazione della società, il cessionario si era rifiutato di retrocedere il marchio. In primo grado era stata dichiarata la nullità per mancanza di causa e condannata la società al risarcimento; in appello, la società ha ottenuto la riforma della decisione e il rigetto delle domande. In cassazione il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 115, 161, 167, 183, 345 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse fondato la riforma su fatti ed eccezioni tardivamente introdotti, in violazione del principio di non contestazione e del divieto di nova in appello, poiché il valore del marchio e l’irrisorietà del prezzo sarebbero stati pacifici in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la Corte d’appello non aveva accolto contestazioni o eccezioni nuove in senso processuale, ma aveva rivalutato la congruità dell’apprezzamento delle circostanze fattuali compiuto dal primo giudice. Ha inoltre precisato che il divieto di nova in appello riguarda domande, eccezioni in senso stretto e contestazioni di fatto non svolte in primo grado, ma che il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera solo sui fatti e non sulle valutazioni o sui giudizi estimativi, come il reale valore del marchio. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    fatti non specificamente contestati dalla parte costituita

    Il principio di non contestazione riguarda le circostanze di fatto, non anche la loro componente valutativa o estimativa, che resta sottratta a tale regime.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma interpretazione decisoria.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, in relazione alle preclusioni difensive.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, in relazione alle preclusioni assertive e istruttorie.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nova in appello riguarda domande ed eccezioni in senso stretto e, quanto ai fatti, le contestazioni non esplicate in primo grado; non impedisce però la rivalutazione di meri apprezzamenti o giudizi estimativi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ma il ricorso è respinto perché la censura riguardava in realtà un apprezzamento valutativo dei fatti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell’inserimento della previsione sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il divieto di nova impedisce l’introduzione di nuove domande, eccezioni in senso stretto e contestazioni di fatto non svolte in primo grado, ma non preclude la rivalutazione critica dell’apprezzamento già compiuto sul materiale istruttorio.
  • Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera sui fatti storici allegati dalla controparte, non sulle valutazioni, stime o giudizi estimativi che il giudice può liberamente riesaminare.
  • La censura di violazione delle preclusioni processuali non è fondata quando la decisione di appello si limiti a reinterpretare e riconsiderare la congruità delle risultanze fattuali già acquisite nel processo.
  • Quando il motivo di ricorso in cassazione investe in realtà un giudizio valutativo e non una vera contestazione di fatto, non è configurabile una violazione del principio di non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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