Sentenza n. 1552/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 4 marzo 2024, deducendo la violazione del R.D. n. 773/1931 e l’eccesso di potere. Il diniego di riesame era fondato su una condanna per omicidio colposo risalente a epoca non precisata, dichiarata estinta dal Tribunale di Vibo Valentia nel 2019, su un deferimento del 2013 per furto aggravato con arresti domiciliari e su un avviso orale del Questore del 2014. Il ricorrente ha sostenuto che tali elementi, risalenti e non adeguatamente rivalutati, non fossero sufficienti a dimostrare la sua attuale inaffidabilità nell’uso delle armi. Ha inoltre lamentato l’omessa considerazione della condotta tenuta nel periodo successivo ai fatti e l’assenza di una motivata prognosi concreta sul rischio di abuso delle armi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Il Collegio ha riconosciuto che il giudizio prefettizio sull’affidabilità nell’uso delle armi è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su fatti non penalmente rilevanti o su meri indizi, senza che sia necessaria una definitiva rilevanza penale della condotta. Tuttavia, tale discrezionalità deve tradursi in una valutazione complessiva, attuale e ragionevolmente motivata degli elementi disponibili, idonea a evidenziare un serio e non remoto pericolo di abuso. Nel caso concreto, il Prefetto ha fondato il rigetto in modo esclusivo e acritico su fatti molto risalenti, senza considerare la condotta medio tempore tenuta dall’interessato e senza formulare una minima prognosi sul rischio attuale di abuso delle armi. Ne è derivata l’illegittimità per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il TAR ha inoltre richiamato il diritto dell’interessato a ottenere il riesame del divieto quando siano trascorsi almeno cinque anni e siano intervenuti nuovi elementi o un mutamento sostanziale delle circostanze. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11 R.D. n. 773/1931
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La norma consente la revoca delle autorizzazioni di polizia quando vengano meno i requisiti richiesti o sopravvengano circostanze ostative, nell’ambito del potere di valutazione dell’amministrazione.
art. 39, comma 1, R.D. n. 773/1931
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, …, alle persone ritenute capaci di abusarne.
La disposizione attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale e preventivo, esercitabile sulla base di una prognosi sull’affidabilità del soggetto e sul possibile abuso delle armi.
circolare del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 25 novembre 2020
Secondo il richiamo giurisprudenziale recepito nella sentenza, il decorso di un ragionevole periodo, individuato in cinque anni, insieme a nuovi elementi o a un mutamento sostanziale delle circostanze, impone all’amministrazione di esaminare l’istanza di revoca del divieto.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ha natura preventiva e ampiamente discrezionale: può fondarsi anche su fatti non penalmente rilevanti o su meri indizi, purché da essi emerga un serio e non remoto rischio di abuso delle armi.
- La discrezionalità dell’amministrazione in materia di affidabilità nell’uso delle armi non esclude il sindacato giurisdizionale estrinseco: il provvedimento è illegittimo quando la valutazione risulti illogica, irragionevole, istruttoriamente carente o non adeguatamente motivata.
- Nel decidere un’istanza di riesame o revoca di un divieto di detenzione di armi, il Prefetto deve compiere una valutazione complessiva e attuale, considerando anche la condotta tenuta dall’interessato dopo i fatti posti a fondamento del divieto e formulando una prognosi concreta sul rischio di abuso.
- Il divieto di detenzione di armi non può produrre effetti sine die senza possibilità di rivalutazione: decorso un ragionevole lasso di tempo, individuato in via giurisprudenziale in cinque anni, e in presenza di elementi sopravvenuti o di un mutamento sostanziale delle circostanze, l’amministrazione è tenuta a esaminare l’istanza di riesame.
- Il rigetto di un’istanza di riesame fondato esclusivamente e acriticamente su fatti risalenti, senza confronto con la condotta successiva dell’interessato e senza una prognosi attuale di inaffidabilità, è viziato per difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
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