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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20858/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficaci, nei propri confronti, due atti di donazione di immobili compiuti da un coniuge in favore dei figli, in esecuzione di patti di separazione omologati. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che gli atti, pur collegati agli accordi di separazione, non fossero sottratti all'azione revocatoria e che ricorressero sia l'eventus damni sia la scientia damni. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che le donazioni fossero irrevocabili perché eseguite in adempimento di un accordo di separazione omologato; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. per la mancata impugnazione dell'accordo di separazione, assunto come fonte dell'obbligo di trasferire; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per errata individuazione del momento di insorgenza del credito e del presupposto soggettivo, anche con riferimento all'anteriorità del credito rispetto alle donazioni; 4) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la prova della consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore e la valutazione delle condizioni economiche della società debitrice garantita; 5) violazione degli artt. 2901, 2697 e 2729 c.c., lamentando l'uso di un solo indizio, non grave, preciso e concordante, per desumere la consapevolezza del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, o perché si limitavano a riproporre censure già esaminate senza confronto puntuale con la motivazione, o perché difettavano di specifica indicazione delle allegazioni e delle questioni introdotte nei gradi di merito, o ancora perché tendevano a ottenere una rivalutazione del merito istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è ammissibile anche contro trasferimenti immobiliari eseguiti in forza di patti di separazione, quando l'atto dispositvo trae origine dalla libera determinazione del disponente e l'accordo separativo costituisce parte dell'operazione revocabile, non fonte di un obbligo sottratto alla revocatoria.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi con la ratio della decisione; il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente dove le questioni e i fatti dedotti siano stati introdotti nei precedenti gradi di giudizio; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione si configura solo quando il giudice ometta del tutto di pronunciarsi su domanda o eccezione; non quando la questione sia stata comunque valutata, anche implicitamente.

  • art. 115 c.p.c.

    È denunciabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non per contestare il modo in cui siano state apprezzate le prove di parte.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o si discosta dal prudente apprezzamento imposto dalla legge; non se si contesta la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova deve essere specificamente argomentata; in mancanza, è inammissibile.

  • art. 2729 c.c.

    La consapevolezza del pregiudizio può essere desunta da presunzioni, ma la censura deve attaccare la complessiva motivazione sugli indizi valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il trasferimento di un bene compiuto in esecuzione di un accordo di separazione consensuale omologato non è automaticamente sottratto all'azione revocatoria ordinaria: occorre verificare se l'atto sia davvero un adempimento di un'obbligazione preesistente e non parte di un'operazione dispositiva revocabile.
  • Ai fini dell'art. 2901 c.c., l'accordo di separazione può costituire solo la causa esterna del trasferimento e non una fonte di obbligazione capace, di per sé, di escludere la revocabilità del successivo atto di disposizione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le medesime tesi già disattese dal giudice di merito.
  • Per dedurre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare un preciso fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per censurare il mero convincimento del giudice sulle prove, ma solo quando la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o sia attribuito a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge.
  • La scientia damni può essere desunta da elementi indiziari plurimi valutati in modo unitario dal giudice di merito; la censura di legittimità deve investire la complessiva catena inferenziale e non un solo frammento della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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