Sentenza del 14/11/2017 n. 4613 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Ricorso - Sopravvenuta sentenza Corte costituzionale - Dirigenti decaduti - Sottoscrizione avviso impugnato - Integrazione dei motivi - Inammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'avviso di accertamento fosse invalido perché sottoscritto da un funzionario con qualifica dirigenziale la cui nomina era stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015. Ha quindi tentato di introdurre tale censura come motivo aggiunto, qualificando la pronuncia costituzionale come fatto sopravvenuto ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
L'integrazione dei motivi è stata dichiarata inammissibile. La sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non costituisce un documento nuovo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992 e non consente, di per sé, di introdurre tardivamente una nuova contestazione. Inoltre, la dichiarazione di illegittimità costituzionale produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, salvaguardando le situazioni consolidate e i diritti quesiti. È stato inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, l'avviso può essere sottoscritto anche da un funzionario della carriera direttiva, corrispondente al funzionario della terza area, senza che sia necessaria la qualifica dirigenziale. La posizione dell'Amministrazione è pertanto risultata prevalente.
Norme richiamate
Art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Consente l'integrazione dei motivi di ricorso quando emergano nuovi documenti o fatti rilevanti nei limiti previsti dal processo tributario.
La norma non consente di introdurre tardivamente una nuova censura sulla base della sola sopravvenienza di una sentenza della Corte costituzionale, poiché tale sentenza non è qualificabile come documento nuovo ai sensi della disposizione.
Art. 42, d.P.R. n. 600/1973
Disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Il soggetto delegato alla sottoscrizione non deve necessariamente essere un dirigente: è sufficiente un funzionario appartenente alla terza area, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
Sentenza Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme relative alla proroga degli incarichi dirigenziali conferiti dall'Agenzia delle Entrate senza concorso.
La pronuncia produce effetti dalla pubblicazione per il futuro, ma non determina automaticamente l'invalidità generalizzata degli atti già adottati, dovendosi salvaguardare le situazioni consolidate e i diritti quesiti.
Massime di principio
- Una sentenza sopravvenuta della Corte costituzionale non consente automaticamente di aggiungere nuovi motivi di ricorso: occorre verificare che ricorrano specificamente i presupposti processuali per l'integrazione.
- L'illegittimità della nomina o dell'incarico del dirigente che ha organizzato l'ufficio non comporta necessariamente l'invalidità degli atti sottoscritti da funzionari delegati.
- Per contestare la validità della sottoscrizione di un avviso di accertamento è necessario verificare concretamente la qualifica del sottoscrittore, l'esistenza della delega e la sua riconducibilità ai requisiti dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973.
- Le pronunce di incostituzionalità, salvo diversa indicazione, operano dal giorno successivo alla pubblicazione e non travolgono automaticamente tutti gli atti e i rapporti già consolidati.
- Le nuove censure devono essere dedotte tempestivamente nel processo tributario; non è sufficiente invocare successivamente un nuovo orientamento giurisprudenziale o una pronuncia costituzionale per superare le preclusioni processuali.
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