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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26412/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferrati era stato condannato in appello per bancarotta fraudolenta distrattiva e per dichiarazione infedele. Ha impugnato sostenendo: 1) assenza dell'elemento soggettivo necessario per i reati tributari (artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74/2000), perché la condotta avrebbe invece arrecato un danno alla sua societa', non un vantaggio; si richiamava il parere tecnico che rilevava omissioni contabili sia sull'acquisto (2012) sia sulla vendita (2013), con possibile credito IVA a favore della Nevi s.r.l.; 2) vizii di motivazione e travisamento probatorio ai sensi dell'art. 192 c.p.p., sostenendo di essere mero amministratore formale, estraneo alla gestione dell'operazione distrattiva attribuita al duo Mantia-Moiraghi, contestando altresi' che il bene trasferito fosse l'unico cespite rilevante o che l'operazione avesse sottratto il patrimonio dei creditori, nonche' rilevando che alcuni creditori risultavano esclusi dal passivo fallimentare della Coral Bay s.r.l.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la tesi difensiva sull'omissione dell'acquisto nel 2012 era infondata, poiche' la dichiarazione IVA 2012 riportava correttamente gli acquisti. Sul secondo motivo lo ha dichiarato aspecifico: le censure erano dirette a riesaminare il merito della valutazione probatoria della Corte d'Appello, operazione non consentita in sede di legittimita'. La Cassazione ha condiviso la ricostruzione di merito secondo cui l'operazione costituiva distrazione del patrimonio della societa' fallita, essendone uscito l'unico cespite di rilievo senza reale corrispettivo (il prezzo non fu mai pagato e l'accollo risulto' non liberatorio). Ha ritenuto provato l'elemento soggettivo per la partecipazione attiva del ricorrente agli atti (contratto d'acquisto e successivo accordo del 15 luglio) e per l'ammissione dello stesso di avere agito per favorire il suocero. Ha inoltre precisato che l'esclusione di alcuni creditori dal passivo non incide sulla sussistenza del reato di bancarotta, rilevando che per il reato e' necessaria la sentenza di fallimento ma non rilevano le vicende efficacia del credito che hanno dato origine alla procedura. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato anche al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 5

    Gli artt. 4 e 5 riguardano i reati fiscali (in particolare la dichiarazione infedele): la Corte ha valutato l'elemento soggettivo richiedendo la prova della coscienza e volonta' di indicare dati falsi per evadere tributi; la partecipazione attiva agli atti e le ammissioni dell'imputato sono state ritenute sintomatiche di tale consapevolezza

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione lamentava vizi di motivazione ai sensi dell'art. 192; la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche quando mirano a una nuova valutazione delle prove e non indicano errori logici o travisamenti puntuali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 420 ter cod. proc. pen. / art. 102 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla domanda di rinvio per sopravveniente impegno professionale del difensore: la Corte ricorda i requisiti stringenti per qualificare l'impedimento come assoluto e legittimare il rinvio

Massime di principio

  • In casi di bancarotta per distrazione, la mera esclusione di alcuni creditori dal passivo fallimentare non esclude la fattispecie: rileva la pronuncia di fallimento e la perdita di un cespite rilevante senza corrispettivo effettivo
  • La cessione di beni senza pagamento in denaro ma con accollo cumulativo non liberatorio puo' integrare la distrazione: l'accollo che non libera il cedente non costituisce un corrispettivo idoneo
  • La prova dell'elemento soggettivo puo' essere desunta dalla partecipazione concreta dell'imputato agli atti dispositivi e dalle sue ammissioni; non e' necessario che l'imputato abbia materialmente beneficiato del profitto societario quando abbia consapevolmente favorito l'operazione distrattiva
  • In Cassazione le censure aspecifiche dirette a una rivalutazione globale della prova sono inammissibili: e' necessario indicare errori di diritto, travisamenti specifici o vizi logici determinanti
  • Le istanze di rinvio per impegno professionale del difensore devono rispettare i requisiti formali e motivazionali previsti dalla giurisprudenza (segnalazione tempestiva, motivazione dell'essenzialita' della presenza, assenza di sostituto valido)

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