Sentenza n. 3344/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento della nota prot. n. QI 214281 del 30/11/2023, comunicato a mezzo p.e.c. dell’1/12/2023, con cui Roma Capitale, nel riscontrare la nota della Società ricorrente, prot. n. QI 212219 del 28/11/2023, ha rigettato la richiesta della medesima Società di corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per le opere del II stralcio da realizzarsi sul comparto “E/p” del piano di Zona “B47 La Storta Stazione”; di ogni altro atto – cognito e/o incognito – comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale a quello impugnato in via principale; nonché per l’accertamento del diritto della stessa Torrespaccata S.r.l. a corrispondere in favore di Roma Capitale gli oneri di urbanizzazione dovuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota con cui Roma Capitale ha rigettato la richiesta della società di versare gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere del II stralcio, anziché realizzarle direttamente a scomputo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, subentrata nella convenzione stipulata per l'attuazione del Piano di Zona "B47 La Storta Stazione", aveva chiesto di poter corrispondere gli oneri di urbanizzazione dovuti per le opere del II stralcio, invece di procedere alla loro realizzazione diretta a scomputo. Roma Capitale ha respinto la richiesta ritenendo rilevanti la presentazione, da parte del consorzio, del progetto definitivo rimodulato delle opere, la mancata espromissione espressa della società dal consorzio e il rischio che il venir meno del relativo importo comprometesse la completa realizzazione delle opere. La società ha dedotto violazione degli artt. 24 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza, non aggravamento, buona fede e leale collaborazione, dell'art. 35 l. 865/1971, degli artt. 1, 3, 7, 8, 10, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990 e dell'art. 16 d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, motivazione insufficiente o apparente e, sotto un diverso profilo, sviamento. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha tuttavia adottato una nuova nota con cui ha chiesto alla ricorrente e all'altra consorziata il versamento degli oneri di urbanizzazione dovuti per la mancata realizzazione delle opere del II stralcio; la ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure contro la nota impugnata. Il provvedimento sopravvenuto, imponendo alla ricorrente il versamento degli oneri di urbanizzazione, ha reso certa e definitiva l'inutilità pratica di un'eventuale pronuncia di annullamento della precedente nota di diniego. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la nuova attività amministrativa non aveva integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato mediante un accertamento nel merito della pretesa, ma aveva determinato soltanto il venir meno dell'utilità concreta della decisione sul provvedimento originariamente impugnato. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse
La domanda è improcedibile quando una situazione di fatto o di diritto, sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, rende certa e definitiva l'inutilità pratica della pronuncia richiesta.
art. 35 l. 865/1971
La norma è richiamata tra quelle che la ricorrente assume violate in relazione agli obblighi convenzionali e agli oneri di urbanizzazione.
art. 16 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata tra quelle che la ricorrente assume violate in relazione al contributo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione.
artt. 1, 3, 7, 8, 10, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990
Le disposizioni sono richiamate dalla ricorrente a sostegno delle censure relative ai principi dell'azione amministrativa, alla partecipazione procedimentale e all'autotutela.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, si verifica una situazione di fatto o di diritto nuova che rende certa e definitiva l'inutilità pratica della pronuncia richiesta, senza che il giudice debba pronunciarsi sul merito dell'impugnazione.
- La cessazione della materia del contendere presuppone invece che l'attività amministrativa successiva abbia integralmente e irretrattabilmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato, con contenuto sostanziale di accertamento della pretesa; il mero venir meno dell'utilità pratica della decisione determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenienza che rende inutile una pronuncia di annullamento sul provvedimento originariamente impugnato comporta l'improcedibilità del ricorso anche quando l'amministrazione abbia adottato un nuovo atto con contenuto diverso, purché tale atto renda definitivamente priva di utilità la decisione sul primo provvedimento.
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