Cassazione Penale, Sentenza n. 42614/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Formicola era stato condannato per il reato di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000 per non aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011 quale rappresentante legale della Prime Service s.r.l., evadendo IRES per euro 57.470,00 (oltre la soglia). In cassazione ha dedotto: 1) nullità per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello ai sensi dell'art. 179 c.p.p. (notifica effettuata al difensore via PEC mentre la via del domicilio era cambiata); 2) errata determinazione degli utili perché non sono stati considerati costi sostenuti nell'anno (in particolare la retribuzione di euro 1.800 mensili corrisposta all'imputato) pur se effettivamente pagati; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per tenuità, nonostante il superamento della soglia fosse lieve (circa 7.000 euro); 4) violazione di legge per non aver ammesso il teste, dott. Rocco Mignano, che avrebbe potuto attestare o documentare i costi deducibili e la retribuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi terzo e quarto: ha ritenuto illegittima l'esclusione della testimonianza del commercialista, poiché nel processo penale la prova del pagamento può essere assunta anche per testi e la testimonianza poteva incidere sul calcolo dell'imposta e sul superamento della soglia; inoltre ha ritenuto la motivazione della corte d'appello insufficiente nel negare la tenuità avendo fatto riferimento a fatti non contestati e non accertati (menzione di presunte frodi carosello riferite solo da un teste). I primi due motivi (notifica e computo dei costi) sono stati respinti: il motivo relativo alla notifica è stato giudicato generico e privo di elementi probatori sulla effettiva impossibilità di notificare; il secondo motivo è stato dichiarato ultroneo dall'esito rescindente. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 5
Raggruppa la fattispecie di evasione fiscale contestata: mancata presentazione della dichiarazione e conseguente evasione d'imposta (IRES) oltre la soglia prevista per la punibilità.
Codice di procedura penale, art. 179
Norma richiamata dal ricorrente in tema di notificazioni d'atti processuali; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di elementi che provassero l'impossibilità di notificare all'indirizzo eletto.
Codice di procedura penale, art. 161, comma 4
art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede la notificazione al difensore anche mediante strumenti telematici (PEC); la notifica al difensore via PEC è stata effettuata ma il ricorrente ha contestato la correttezza dell'indirizzo di elezione del domicilio.
Codice penale, art. 131-bis
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha stabilito che il diniego di tale causa deve essere motivato su elementi pertinenti e non su fatti non contestati o non risultanti da altri accertamenti giudiziari.
Massime di principio
- Nel processo penale la prova del pagamento di somme o dell'effettiva erogazione di emolumenti può essere assunta anche mediante testimonianza; l'esclusione aprioristica della prova testimoniale (per principi privatistici o tributari) è errata.
- Se la testimonianza o la prova ammessa può incidere sul superamento delle soglie rilevanti per la configurazione o l'entità del reato, il giudice deve valutarla e motivare adeguatamente il suo peso probatorio.
- L'eccezione di tenuità (art. 131-bis c.p.) non può essere negata sulla base di circostanze non contestate nell'imputazione o non accertate in altro procedimento: il diniego deve fondarsi su fatti provati e pertinenti.
- Le doglianze sulla validità delle notifiche richiedono specificità probatoria: chi contesta la notifica deve fornire elementi sulla natura dell'ostacolo (es. data e modalità del cambiamento topografico) o dimostrare che l'agente notificatore non avrebbe potuto accertare l'indirizzo con ordinaria diligenza.
- Un vizio processuale o probatorio che sia idoneo a inficiarne la logicità del decisum può determinare l'annullamento con rinvio; l'annullamento per vizi parziali può rendere superflua l'ulteriore disamina di altri motivi decorsi dall'esito rescindente.
- In cause fiscali penali, quando l'ammontare dell'evasione è vicino alla soglia di punibilità, ogni elemento probatorio che incida sul calcolo degli utili o dei costi assume rilievo decisivo e deve essere adeguatamente valutato dal giudice.
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