Cassazione Penale, Sentenza n. 25300/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza che l'aveva condannata per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 con tre motivi: (1) violazione di norme processuali perché la Corte d'appello aveva celebrato il processo con un difensore d'ufficio nominato durante una sospensione disciplinare del difensore di fiducia, senza accertare che la sospensione fosse cessata; (2) inutilizzabilità del verbale (pvc) perché la Guardia di finanza avrebbe interrogato l'imputata senza le garanzie di legge nonostante fossero emersi indizi di reità; (3) violazione di legge per averle negato benefici di legge sulla base di un precedente penale che, in realtà, era stato abrogato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo (e non manifestamente infondato il secondo). In condizioni ordinarie la sentenza impugnata sarebbe stata annullata con rinvio. Tuttavia, poiché il reato si è estinto per prescrizione il 5 marzo 2022, le Sezioni Unite impediscono che vengano rilevati vizi di motivazione in sede di legittimità quando è intervenuta una causa estintiva: il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a dichiarare immediatamente l'estinzione. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Norma sostanziale alla base della condanna della ricorrente; la Corte non entra nel merito delle censure sull'accertamento della responsabilità perché il reato è stato estinto per prescrizione
Principio giurisprudenziale delle Sezioni Unite
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti, Rv. 244275) e Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993 (Marino, Rv. 192471)
Le Sezioni Unite hanno affermato che, se è intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), i vizi di motivazione della sentenza impugnata non sono rilevabili in sede di legittimità, poiché il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a dichiarare l'estinzione; ne consegue l'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione intervenuta prima della decisione di cassazione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e non è necessario esaminare o rettificare i vizi di motivazione della sentenza impugnata
- Difetti procedurali rilevanti (come la sostituzione del difensore senza accertare la cessazione della sospensione disciplinare) e l'erroneo utilizzo di precedenti abrogati per negare benefici possono costituire motivi di cassazione idonei all'annullamento e al rinvio se non interviene estinzione del reato
- Questioni di utilizzabilità di atti istruttori (es. verbali di sommarie informazioni) restano rilevanti e vanno valutate in concreto; tuttavia, la loro valutazione può diventare sterilizzata se sopravviene l'estinzione del reato
- In casi simili è fondamentale verificare tempestivamente le date di prescrizione e lo stato processuale del difensore, oltre che la validità di eventuali precedenti ai fini dei benefici: se la prescrizione matura prima della definizione del ricorso, la contestazione del merito potrebbe non portare a un rinvio utile
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