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Sentenza

Sentenza n. 9210/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare - dell’elenco vincitori pubblicato su INPA con aggiornamento del 19/02/2026 e della graduatoria finale di merito (dagli estremi ignoti) approvati dall’Amministrazione (con i relativi atti dagli estremi ignoti anch’essi impugnati) relativi alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo “Ispettore Chimico” (23 unità) - codice B.11 sedi del Centro Italia del “concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 19/02/2026 sulla propria Area riservata, da cui si evince il punteggio complessivo di 55,625 non “idoneo” per l’applicazione dei limiti previsti dall’art. 35, co. 5 ter, del d.lgs. n.165/2001; - dell’aggiornamento della posizione personale di parte ricorrente per la prova scritta, orale e titoli comunicato dall’Amministrazione con il menzionato aggiornamento sul sito INPA del 22/01/2026 e sull’Area riservata del candidato; - del bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, pubblicato su INPA in data 28/12/2023 dalla Commissione RIPAM per conto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e “per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato” (di seguito anche “BANDO MASAF”) - Sezione ICQRF - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice sopra indicato -, laddove prevede all’art. 11, co. 1 e c. 5, la limitazione dei candidati idonei stabilita dall’art. 35, co. 5 ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 (“20% dei posti messi a concorso”); - della delibera adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito INPA in data 26/03/2024 di modifica parziale e riapertura dei termini dei codici di concorso del Bando MASAF nei profili di ISPETTORE CHIMICO – codice di concorso sopra indicato - (art. 5), laddove lesiva; - della delibera di riadozione ora per allora del Bando MASAF pubblicata su INPA e sul sito istituzionale in data 27/02/2025 (come successivamente modificata con la delibera del 6/02/24), con cui la Commissione RIPAM, in ottemperanza alle sentenze del C.d.S. n. 9488 e n. 9489 del 26/11/24, ha emendato il “deficit” motivazionale e confermato ogni atto della menzionata procedura selettiva, laddove lesiva; di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente; nonché per l’accertamento - dell’interesse in capo alla parte ricorrente a essere inserita (o reinserita) in graduatoria tra gli idonei della graduatoria di cui alla Sezione ICQRF (area funzionari) - profilo di “ISPETTORE CHIMICO” (23 unità) – codice B.11 sedi del Centro Italia “del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”; e la conseguente condanna ex art.30 c.p.a. - dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso o, nel caso, a risarcire il danno connesso alla perdita di “chance”.

Giustizia amministrativa202604125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e elenco dei vincitori del concorso per 23 posti di Ispettore chimico presso la Sezione ICQRF, nella parte in cui la candidata, pur avendo superato la soglia di idoneità, non è stata inserita tra gli idonei non vincitori per effetto del limite del 20% previsto dalla disciplina della cosiddetta taglia idonei, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, che aveva conseguito un punteggio superiore alla soglia di idoneità ma non sufficiente per risultare vincitrice, ha impugnato la graduatoria finale e gli atti della procedura concorsuale deducendo tre motivi. In primo luogo, ha sostenuto che il profilo di Ispettore chimico fosse escluso dall’applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, in quanto il chimico rientrerebbe tra le professioni sanitarie e gli ispettori chimici svolgerebbero anche funzioni di polizia giudiziaria. In secondo luogo, ha dedotto che la sospensione della taglia idonei prevista dall’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 fosse applicabile alla procedura, considerando la riapertura dei termini nel 2024 e la riadozione del bando nel 2025 in esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato; in subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. In terzo luogo, ha lamentato il ritardo dell’amministrazione nella conclusione della procedura, sostenendo che tale ritardo avesse determinato l’applicazione di una disciplina sopravvenuta sfavorevole e leso il legittimo affidamento, la par condicio e il buon andamento. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la carenza di interesse e sostenuto la legittimità dell’applicazione del limite numerico.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, ritenendo concreto e attuale l’interesse della candidata all’inserimento tra gli idonei non vincitori, poiché tale posizione può avere utilità in vista di eventuali scorrimenti della graduatoria. Nel merito, ha respinto il primo motivo: l’espressione “personale sanitario e sociosanitario” contenuta nell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 riguarda il personale inserito nei ruoli dell’amministrazione sanitaria e del Servizio sanitario nazionale, mentre l’Ispettore chimico è una figura tecnico-amministrativa appartenente ai ruoli del Ministero dell’agricoltura. La qualificazione del chimico come professione sanitaria non è quindi sufficiente. Neppure lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria determina l’applicazione dell’eccezione relativa al personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001, poiché tale funzione è meramente funzionale e non modifica lo status o l’inquadramento ordinamentale. Ha respinto anche il secondo motivo. La deroga introdotta dall’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 riguarda tassativamente le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e i concorsi banditi nel 2025. La riapertura dei termini nel 2024 non trasforma il concorso in una procedura bandita nel 2025. Inoltre, la riadozione del bando nel 2025, disposta in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, ha avuto natura meramente convalidante e non innovativa: l’amministrazione si è limitata a colmare il difetto motivazionale relativo alla scelta di indire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento, senza una nuova indizione sostanziale della procedura. La data rilevante resta pertanto quella del bando modificato del 26 marzo 2024. La deroga, in quanto eccezionale, è soggetta a stretta interpretazione e non può essere estesa analogicamente ai concorsi banditi in anni diversi da quelli indicati dalla legge. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: la delimitazione temporale della deroga costituisce una scelta legislativa sorretta da una ratio oggettiva e coerente con il rafforzamento della capacità amministrativa e con il nuovo indirizzo normativo che considera il concorso lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento. È stato respinto anche il terzo motivo. Non esiste una disciplina generale che imponga una durata massima perentoria delle procedure concorsuali; la loro durata deve essere valutata in rapporto alla complessità concreta e agli eventuali fattori esterni. Nel caso concreto, il protrarsi della procedura è stato determinato dai ricorsi e dalle pronunce giurisdizionali che hanno imposto il riesercizio del potere, non da inerzia dell’amministrazione. Non sussisteva quindi un affidamento giuridicamente tutelabile sulla conclusione della procedura entro un termine idoneo a evitare la taglia idonei. Il ricorso è stato definitivamente respinto con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e sociosanitario (…) nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso»

    La deroga al limite del 20% riguarda il personale inserito nei ruoli dell’amministrazione sanitaria e del Servizio sanitario nazionale e il personale appartenente agli ordinamenti indicati dall’art. 3 d.lgs. n. 165/2001. Non è sufficiente che il profilo professionale sia astrattamente riconducibile a una professione sanitaria o che il dipendente svolga funzioni di polizia giudiziaria.

  • art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025

    «Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell’anno 2024 e nell’anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell’anno 2025, non si applica il limite di cui all’articolo 35, comma 5ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»

    La sospensione della taglia idonei ha ambito temporale tassativo e non si applica ai concorsi banditi nel 2024 per il solo fatto che siano stati successivamente modificati o che ne siano stati riaperti i termini.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 25/2025

    «il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»

    La disposizione esprime un indirizzo legislativo volto a privilegiare il concorso quale modalità ordinaria e prioritaria di reclutamento, rilevante nella valutazione della ragionevolezza della delimitazione temporale della deroga alla taglia idonei.

  • art. 3 d.lgs. n. 165/2001

    Individua il personale soggetto a ordinamenti pubblicistici speciali; l’appartenenza alle categorie derogatorie dipende dall’ordinamento di appartenenza e non dal mero esercizio di funzioni di polizia giudiziaria.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, verificati i presupposti processuali, il contraddittorio e l’istruttoria.

  • art. 30 c.p.a.

    Costituiva la base della domanda risarcitoria subordinata per perdita di chance, non accolta in quanto il ricorso è stato respinto.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Sono stati invocati per censurare la disciplina temporale della deroga alla taglia idonei; il TAR ha escluso la violazione, non ravvisando una disparità irragionevole o un contrasto con il buon andamento.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esclusione dalla limitazione del numero degli idonei prevista dall’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, la nozione di personale sanitario e sociosanitario va riferita al personale inserito nei ruoli dell’amministrazione sanitaria e del Servizio sanitario nazionale, non alla mera qualificazione astratta del profilo come professione sanitaria quando il concorso riguarda una figura tecnico-amministrativa appartenente a un diverso Ministero e comparto.
  • Lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria non fa rientrare il dipendente tra il personale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 165/2001, se tale funzione non modifica lo status giuridico né l’ordinamento di appartenenza del dipendente.
  • La deroga temporanea alla taglia idonei prevista dall’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 è di stretta interpretazione e si applica esclusivamente alle graduatorie approvate negli anni espressamente indicati e ai concorsi banditi nel 2025; non può essere estesa a un concorso bandito nel 2024 per effetto della riapertura dei termini o di modifiche intervenute successivamente.
  • La riadozione di un bando disposta in esecuzione di un giudicato amministrativo, quando si limita a integrare la motivazione senza modificare sostanzialmente l’indizione della procedura, ha natura meramente convalidante e non innovativa; essa non determina una nuova procedura né sposta la data rilevante per l’individuazione del regime normativo applicabile.
  • L’interesse del candidato non vincitore all’inserimento tra gli idonei è concreto e attuale quando tale posizione può produrre un’utilità giuridicamente apprezzabile in vista di futuri scorrimenti della graduatoria.
  • In assenza di un termine massimo perentorio stabilito dalla legge, la durata di una procedura concorsuale deve essere valutata in relazione alla complessità dell’iter e ai fattori esterni incidenti sul suo svolgimento; il ritardo derivante da contenziosi e conseguenti pronunce giurisdizionali non integra, di per sé, inerzia dell’amministrazione né fonda un legittimo affidamento sulla non applicazione della disciplina sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimo affidamentoQuestione di legittimità costituzionale

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