Cassazione Penale, Sentenza n. 3373/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scarpinati impugnava l'ordinanza del 27/11/2023 della Corte di appello di Milano che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (richiesta formulata dal difensore nell'ambito del procedimento concernente la richiesta di consegna avanzata dall'autorità giudiziaria greca mediante mandato di arresto europeo del 2/10/2020). Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che la Corte territoriale avesse argomentato erroneamente il rigetto della istanza di sostituzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, nel corso del procedimento e prima dell'udienza, al prevenuto era stata effettivamente sostituita la custodia cautelare in carcere con l'obbligo di presentazione periodica presso un ufficio di polizia giudiziaria. In conseguenza la Cassazione non ha esaminato il merito delle doglianze; inoltre ha ritenuto che la sopravvenuta causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali o a provvedimenti a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
La Corte ha richiamato tale norma per spiegare che il procedimento è stato trattato in udienza in camera di consiglio secondo le forme e modalità previste dalle disposizioni emergenziali; la norma autorizza modalità procedurali specifiche (es. trattazione in camera di consiglio) nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza
principio processuale della sopravvenuta carenza di interesse
La Corte ha applicato il principio per cui il ricorso diventa inammissibile se, prima della decisione, viene meno l'interesse che ne giustificava la proposizione (qui, perché la misura cautelare era stata sostituita). Inoltre ha affermato che, se la sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, non si procede a condanna alle spese.
Massime di principio
- Se, durante il processo, la situazione che giustifica un ricorso viene meno (es. la misura cautelare impugnata è stata sostituita), il ricorso è normalmente dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente l'addebito delle spese processuali se la causa è estranea al comportamento del ricorrente; il giudice può escludere la condanna alle spese.
- Quando si impugnano provvedimenti cautelari collegati a procedure di consegna/mandato di arresto europeo, è essenziale verificare tempestivamente l'attualità dell'interesse a proseguire il gravame, perché modifiche della misura cautelare rendono il ricorso inefficace.
- Le disposizioni emergenziali (es. art. 23 DL 137/2020) consentono modalità speciali di trattazione (es. udienza in camera di consiglio); la regolarità formale di tali modalità deve essere richiamata nel processo ove rilevante.
- In una situazione analoga, prima di proporre ricorso è opportuno valutare se nel frattempo siano intervenute modifiche della situazione personale o processuale che rendano il gravame privo di utilità, per evitare spese e inutili impugnazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3121/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3122/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3123/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3124/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3126/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3127/2024 del 26/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →