Cassazione Penale, Sentenza n. 19316/2022 del 17/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 26/02/2020 che aveva riformato il primo giudizio ritenendo l'imputato responsabile del reato di ricettazione. I motivi principali dedotti dal difensore erano: 1) vizio procedurale per applicazione della disciplina del processo "in assenza" anziché della contumacia (violazione del diritto di difesa e mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado); 2) insufficiente "motivazione rafforzata" sulla provenienza illecita del rame, essendo possibile la spiegazione alternativa fornita dall'imputato (raccolta in discariche); 3) manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esclusione della fattispecie di particolare tenuità ex art. 648, comma 2, c.p.; 4) mancanza di motivazione nel giudizio di comparazione delle circostanze ex art. 69 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'erronea declaratoria dell'assenza al posto della contumacia non comporta nullità automatiche. Sulla questione della provenienza del rame, la Corte ha ritenuto correttamente applicata la motivazione rafforzata: modalità del trasporto (rame non confezionato, privo di documentazione), esorbitante quantitativo (circa 100 kg), natura del materiale (già decorticato) e mancanza di spiegazioni effettivamente emerse in dibattimento hanno giustificato la valutazione di provenienza illecita e l'elemento psicologico del reato. L'ipotesi di particolare tenuità è stata esclusa per la rilevante consistenza economica del materiale. Quanto al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, la Corte ha ritenuto non sussistere arrotondamenti arbitrari tali da legittimare la cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 28 aprile 2014, n.67
art. 15-bis, comma 2 (come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n.118)
La giurisprudenza richiamata esclude che l'erronea declaratoria dell'assenza al posto della contumacia determini nullità processuali automatiche; non è prevista sanzione di nullità negli articoli richiamati.
Codice penale
La norma prevede la possibilità di escludere la rilevanza penale per la particolare tenuità del fatto; nel caso concreto la Corte ha escluso la tenuità alla luce della consistente valenza economica del rame sequestrato.
Codice penale
Disciplina il giudizio di prevalenza/compensazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Cassazione interviene solo se il giudizio di comparazione è frutto di arbitrio o illogicità.
Codice di procedura penale
art. 178, comma 1, lett. c)
Richiamato per affermare che non si desume una sanzione di nullità dall'erronea declaratoria dell'assenza; la disciplina non contempla la nullità invocata dal ricorrente.
Codice di procedura penale
Prevede che, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la parte privata sia condannata alle spese e possa essere applicata una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez.6, Sentenza n. 33575 del 16/06/2021 (Atija)
Principio secondo cui l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia non dà luogo a nullità processuali quando è ancora applicabile la disciplina di cui all'art. 15-bis.
Massime di principio
- L'erronea dichiarazione di "assenza" anziché di "contumacia" non costituisce automaticamente motivo di nullità: per ottenere successo in cassazione su tale punto è necessario dimostrare una violazione sostanziale del diritto di difesa non risolvibile con la giurisprudenza consolidata.
- In reati come la ricettazione la "motivazione rafforzata" può reggere sulla valutazione complessiva di elementi oggettivi (modalità di trasporto, assenza di documenti, natura del materiale, quantità) che rendono ragionevole l'inferenza di provenienza illecita, salvo che non emerga in modo chiaro e documentato una spiegazione alternativa già emersa e valutata dal giudice.
- Le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni devono risultare portate a conoscenza del giudice e inserite nel materiale probatorio affinché possano smentire le conclusioni probatorie: semplici allegazioni non documentate non sono idonee a ribaltare l'apprezzamento probatorio.
- L'ipotesi di particolare tenuità ex art. 648, comma 2, c.p. richiede una valutazione comparata che tenga conto anche del valore economico del bene; ingenti quantità o valore del materiale ostano all'applicazione della tenuità.
- Le censure sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti sono ammissibili in Cassazione solo se si dimostra che il giudice di merito ha operato un ragionamento illogico o arbitrario; decisioni motivate in termini di adeguatezza della pena sono difficili da riformare.
- Presentare un ricorso di cassazione privo di fondamento può comportare l'inammissibilità e l'applicazione di sanzioni pecuniarie e spese processuali: valutare attentamente la forza dei motivi prima di proporre ricorso.
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