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Sentenza

Sentenza n. 6483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione III Ter, n. 8934 dell’8 maggio 2025, resa inter partes, concernente l’annullamento del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti per l’impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra in area agricola e conseguente risoluzione della convenzione.

Giustizia amministrativa202504793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del GSE di annullamento dell’ammissione alle tariffe incentivanti e risoluzione della convenzione per il riconoscimento degli incentivi relativi a un impianto fotovoltaico, nonché il successivo comportamento omissivo sull’istanza di applicazione della disciplina della riduzione degli incentivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado gli interessati avevano impugnato il provvedimento del GSE che aveva annullato l’ammissione dell’impianto fotovoltaico alle tariffe incentivanti e disposto la risoluzione della relativa convenzione. Deducevano la violazione o omessa applicazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 101/2019, convertito dalla l. n. 101/2019, e dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, sostenendo che, in luogo della decadenza, avrebbe dovuto applicarsi la riduzione degli incentivi prevista dalla disciplina sopravvenuta. Il TAR aveva dichiarato il ricorso improcedibile ritenendo che una lettera del GSE dell’11 febbraio 2020 costituisse un atto immediatamente lesivo, non impugnato tempestivamente. In appello, gli interessati hanno contestato tale ricostruzione, sostenendo che la lettera avesse natura meramente interlocutoria e soprassessoria, anche perché il GSE aveva sospeso la procedura di restituzione degli incentivi e non aveva indicato termini e autorità cui ricorrere. Hanno inoltre dedotto l’erroneità della motivazione del TAR, la violazione della disciplina sulla riduzione degli incentivi e la persistenza dell’interesse all’annullamento del provvedimento originario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando l’improcedibilità del ricorso di primo grado, ma con motivazione diversa. Ha accolto la censura degli appellanti sulla natura della lettera del GSE dell’11 febbraio 2020, ritenendo che il suo tenore testuale, poiché rinviava a nuove determinazioni, non producesse effetti pregiudizievoli immediati e non fosse quindi soggetta a onere di impugnazione. Tuttavia, ha rilevato che l’istanza presentata il 27 novembre 2019 per ottenere l’applicazione della disciplina della riduzione degli incentivi non aveva ricevuto una sostanziale determinazione da parte del GSE. Si era pertanto formato un silenzio-inadempimento. Gli interessati avrebbero dovuto proporre tempestivamente l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., entro un anno dalla formazione del silenzio; tale iniziativa non risultava esperita. Ne conseguiva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario. Le spese del grado sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito dalla l. 2 novembre 2019, n. 101

    La parte appellante ne invocava l’applicazione per ottenere, in luogo della decadenza, la riduzione degli incentivi spettanti all’impianto fotovoltaico.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28

    La disposizione è stata invocata quale fondamento dell’obbligo del GSE di valutare la riduzione della tariffa incentivante in luogo della decadenza.

  • art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241

    il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere

    Gli appellanti hanno richiamato l’omessa indicazione, nella lettera del GSE, dei termini e dell’autorità cui ricorrere; il Consiglio di Stato ha tuttavia deciso sulla base della natura non lesiva dell’atto e della successiva formazione del silenzio-inadempimento.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    entro un anno dalla sua formazione

    L’azione avverso il silenzio-inadempimento deve essere proposta entro un anno dalla formazione del silenzio; l’omessa proposizione nel termine ha impedito la tutela processuale sull’istanza rimasta senza sostanziale risposta.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo che, secondo il suo tenore testuale, rinvia a future determinazioni senza produrre effetti pregiudizievoli immediati ha natura interlocutoria o soprassessoria e non è soggetto a un autonomo onere di impugnazione.
  • Quando un’istanza rivolta all’amministrazione non riceve una sostanziale determinazione, la mancata risposta integra silenzio-inadempimento, anche se l’amministrazione abbia adottato comunicazioni interlocutorie prive di contenuto decisorio.
  • La tutela contro il silenzio-inadempimento deve essere esercitata entro il termine di un anno dalla formazione del silenzio, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a.; l’omessa proposizione dell’azione nel termine comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda originaria.
  • La qualificazione di un atto come non lesivo esclude l’onere di impugnazione immediata, ma non esonera l’interessato dall’attivare lo specifico rimedio contro il silenzio quando l’amministrazione ometta poi di definire l’istanza sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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