Sentenza n. 390/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, per l’annullamento: a) della nota prot. n. -OMISSIS-del 14 giugno 2023 avente ad oggetto “Comune di -OMISSIS-. C.da-OMISSIS-. Piano di Lottizzazione denominato: “-OMISSIS- -OMISSIS-”. Annullamento in Autotutela della Perizia di stima Prot. n. 19979 del 23 dicembre 2020 e del Parere definitivo Prot. n. 5418 del 23.03.2021”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; b) della nota prot. A/-OMISSIS- del 22 agosto 2023, avente ad oggetto “Accertamento di compatibilità paesaggistica per istanze di Condono Edilizio – provvedimento di diniego”, adottata dal Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dell’omonimo Assessorato ; - nonché, di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva annullato l’atto di autotutela del 14 giugno 2023, ma aveva respinto l’impugnazione del diniego di compatibilità paesaggistica del 22 agosto 2023 e aveva limitato, in motivazione, la portata degli atti favorevoli precedentemente adottati
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria impugnava la sentenza del TAR limitatamente: a) alla statuizione con cui il giudice di primo grado aveva interpretato restrittivamente la portata della perizia di stima del 23 dicembre 2020 e del parere paesaggistico favorevole del 23 marzo 2021, ritenendo che riguardassero soltanto opere di completamento e finitura di minore entità e non l’intero progetto; b) al rigetto della domanda di annullamento del successivo diniego di compatibilità paesaggistica del 22 agosto 2023. Deduceva che il TAR avesse travisato il contenuto degli atti favorevoli e pronunciato oltre i limiti del thema decidendum, in violazione del divieto di ultrapetizione e della riserva di amministrazione. Il diniego del 22 agosto 2023 era stato adottato in via consequenziale all’atto generale di autotutela del 14 giugno 2023, con cui la Soprintendenza aveva annullato d’ufficio la perizia e il parere favorevoli. Il TAR aveva già ritenuto illegittimo tale annullamento d’ufficio perché tardivo e non assistito dai presupposti derogatori previsti dall’art. 21-novies, comma 2-bis, l. 241/1990, ma aveva ritenuto autonomamente motivato il diniego individuale.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Ha confermato il capo con cui il TAR aveva annullato l’atto generale di autotutela del 14 giugno 2023, non contestato in appello e divenuto definitivo. Ha invece ritenuto illegittima la precisazione con cui il TAR aveva circoscritto la portata degli atti favorevoli del 2020 e del 2021: ai sensi dell’art. 34 c.p.a., il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e non può sostituirsi all’amministrazione nell’interpretare, ridefinire o conformare preventivamente il contenuto di poteri amministrativi non ancora nuovamente esercitati. L’annullamento giurisdizionale dell’atto di ritiro, in particolare quando fondato sull’esaurimento del potere di autotutela per decorso del termine massimo, determina la reviviscenza ex tunc degli atti favorevoli precedentemente ritirati, secondo il loro originario contenuto e la loro originaria portata. Poiché il diniego del 22 agosto 2023 era stato adottato in via strettamente consequenziale all’atto generale di autotutela annullato, il suo fondamento veniva meno; il CGARS lo ha pertanto annullato per illegittimità derivata, senza esaminare le ulteriori censure autonome. Ha espunto dalla motivazione della sentenza gravata il passaggio relativo alla limitazione degli effetti ripristinatori e ha compensato integralmente le spese del doppio grado, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’eccesso di attività giurisdizionale compiuto in primo grado.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il potere di annullamento d’ufficio degli atti favorevoli deve essere esercitato entro il termine massimo previsto dalla legge; nel caso esaminato il termine era decorso e non ricorrevano i presupposti derogatori del comma 2-bis.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
I presupposti derogatori al termine massimo per l’annullamento d’ufficio devono essere rigorosamente presenti; il TAR aveva escluso che ricorressero nella fattispecie.
art. 34, comma 1, c.p.a.
“In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: a) annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato”
Il giudice amministrativo deve mantenere la propria pronuncia entro i limiti della domanda e del thema decidendum.
art. 34, comma 2, c.p.a.
“in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”
La disposizione vieta l’ultrapetizione e l’invasione della riserva di amministrazione; il giudice non può anticipare, sostituire o conformare l’esercizio futuro del potere amministrativo.
art. 25, comma 3, legge regionale Sicilia n. 16/2016
Costituisce la base normativa dell’istanza di regolarizzazione presentata dal condominio per conto dei proprietari, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004
Costituiscono la base normativa della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, senza che la decisione sviluppi una distinta interpretazione dei singoli articoli.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo di ritiro determina la reviviscenza ex tunc degli atti precedentemente ritirati, i quali riacquistano efficacia secondo il loro originario contenuto e la loro originaria portata.
- Quando l’atto di ritiro è annullato perché il potere di autotutela si è esaurito per decorso del termine massimo previsto dalla legge, il giudice ripristina la situazione giuridica preesistente, ma non può ridefinire, limitare o conformare il contenuto degli atti favorevoli tornati efficaci.
- Il giudice amministrativo deve pronunciarsi nei limiti della domanda e non può interpretare o conformare preventivamente atti amministrativi reviviscenti in relazione a poteri che l’amministrazione non abbia nuovamente esercitato; una simile statuizione integra un eccesso di pronuncia e viola la riserva di amministrazione sancita dall’art. 34, comma 2, c.p.a.
- Un provvedimento individuale adottato esclusivamente in conseguenza di un atto generale di autotutela, una volta annullato quest’ultimo, è illegittimo per illegittimità derivata quando venga meno il presupposto giuridico della sua adozione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →