Sentenza n. 3871/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria finale degli idonei vincitori del concorso pubblico per "Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali", approvata e pubblicata in data 27 novembre 2025, nella parte in cui risultano inseriti concorrenti idonei vincitori con punteggio inferiore a quello della ricorrente, in danno della stessa che risulta esclusa; dei verbali della Commissione esaminatrice con i quali sono stati approvati gli eventuali subcriteri di attribuzione del punteggio per i titoli posseduti in uno al verbale di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati ed estesi dalla ricorrente di contenuto ed estremi ignoti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente sottoscritti dai vincitori in posizione eccedentaria rispetto ai posti effettivamente disponibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale degli idonei vincitori del concorso per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente la riserva di posto connessa al servizio civile nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice di lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e gli atti della commissione, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di riconoscerle il diritto alla riserva di posto derivante dallo svolgimento del Servizio Civile Nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, come novellato dall'art. 4, comma 4, del d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse il diritto all'assunzione e non la legittimità della procedura concorsuale in senso proprio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che l'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti l'assunzione. La giurisdizione amministrativa permane per le controversie sulle vere e proprie procedure concorsuali, caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla formazione della graduatoria; essa non si estende, invece, alla pretesa di assunzione fondata sull'esito del concorso, quando la graduatoria non sia contestata nella sua struttura o nella valutazione comparativa, ma sia censurata quale atto dal quale risulta il mancato riconoscimento di un diritto alla riserva. Il giudice ordinario è pertanto competente a sindacare i comportamenti riconducibili alla fase di esecuzione dell'atto amministrativo presupposto, inclusa la mancata valutazione del titolo di riserva. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del carattere processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
Se, infatti, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro
Le controversie relative all'assunzione presso una pubblica amministrazione spettano, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo quelle riguardanti le vere e proprie procedure concorsuali.
art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017
È indicato quale fondamento normativo del diritto alla riserva di posto rivendicato dalla ricorrente, ma il TAR non ne esamina nel merito l'applicabilità.
art. 4, comma 4, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69
È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, posta a fondamento della pretesa riserva.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione del processo davanti al giudice ordinario indicato come munito di giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Le controversie relative all'assunzione alle dipendenze di una pubblica amministrazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001, quando la pretesa concerne il riconoscimento del diritto all'assunzione o di una riserva di posto derivante dall'esito di un concorso.
- La giurisdizione del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali riguarda le controversie inerenti alla fase propriamente selettiva, caratterizzata dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla formazione della graduatoria; non comprende le controversie sulla successiva attuazione della graduatoria, quando il concorso e la valutazione comparativa non siano contestati in sé.
- La mancata valutazione di un titolo di riserva nella graduatoria definitiva, quando sia dedotta quale lesione del diritto all'assunzione e non quale vizio della procedura comparativa, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione, deve indicare il giudice munito di giurisdizione, davanti al quale il processo può essere riproposto nei termini e agli effetti previsti dall'art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
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