Cassazione Civile, Ordinanza n. 26358/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un fallimento aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro una società per la restituzione di una somma erogata in mutuo dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ritenendo il relativo credito acquisito all’attivo fallimentare ai sensi dell’art. 42, comma 2, legge fallimentare. La società aveva proposto opposizione sostenendo che la somma mutuata fosse stata successivamente imputata, in base a un preliminare di acquisto di immobile, a caparra confirmatoria e acconto sul prezzo, con conseguente estinzione del credito per effetto dell’inadempimento del promissario acquirente. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 44 legge fall. per avere la corte d’appello ritenuto legittimo il ricorso monitorio e la replica del curatore senza previa autonoma azione dichiarativa di inefficacia del preliminare; 2) violazione delle regole sulla competenza funzionale del tribunale fallimentare, assumendo che la domanda di inefficacia dovesse essere conosciuta dal tribunale che aveva dichiarato il fallimento; 3) violazione dell’art. 183 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile una supposta modifica della domanda originaria senza formale emendamento nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e doppiamente infondato il terzo, osservando che non vi era stata alcuna mutatio o emendatio libelli: la causa petendi del curatore restava il contratto di mutuo e la replica sull’inefficacia del preliminare serviva solo a contestare il dedotto fatto estintivo allegato dall’opponente, senza introdurre una domanda riconvenzionale né richiedere un giudicato sul punto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la questione di incompetenza inderogabile non risultava ritualmente proposta nel giudizio di primo grado nei termini richiesti. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, legge fallimentare
Il credito del fallito maturato nel corso della procedura rientra tra i beni acquisibili all’attivo fallimentare; la pretesa azionata dal curatore restava ancorata al contratto di mutuo e al relativo diritto alla restituzione.
art. 44, comma 1, legge fallimentare
La deduzione dell’inefficacia del preliminare da parte del curatore è stata qualificata come mera difesa impeditiva dell’eccezione estintiva della controparte, non come autonoma azione costitutiva da proporre separatamente.
art. 24 legge fallimentare
La ricorrente lo ha richiamato per sostenere la competenza funzionale del tribunale fallimentare sulle azioni che derivano dal fallimento; la censura è stata però dichiarata inammissibile per mancata rituale deduzione della questione nel primo grado.
art. 38 c.p.c.
La questione di incompetenza inderogabile deve essere eccepita o rilevata d’ufficio entro la prima udienza; in mancanza, non può essere utilmente riproposta in cassazione senza specifiche indicazioni.
art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1
La possibilità di modificare la domanda fino alla prima memoria successiva alla prima udienza implica, a maggior ragione, l’ammissibilità di una contestazione già formulata prima in comparsa di risposta; nel caso concreto non vi era comunque stata alcuna vera modifica della domanda.
art. 34 c.p.c.
La controeccezione del curatore, diretta solo a paralizzare l’eccezione di estinzione dell’obbligazione, non integra una domanda riconvenzionale di accertamento che necessiti di una decisione con efficacia di giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrevano i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la difesa dell’attore opposto che contesti il fatto estintivo allegato dall’opponente non muta la domanda originaria se resta invariato il titolo costitutivo del credito azionato.
- La mera deduzione dell’inefficacia di un atto negoziale del fallito, utilizzata per neutralizzare un’eccezione avversaria, non equivale a proposizione di una domanda riconvenzionale e non richiede un autonomo giudizio né una statuizione con giudicato sul punto.
- La competenza inderogabile del giudice fallimentare deve essere tempestivamente eccepita secondo le regole processuali vigenti; la sua mancata rituale deduzione nel primo grado rende inammissibile la censura in cassazione priva di specifiche allegazioni sulla tempestiva proposizione.
- La facoltà di modificare la domanda entro i termini dell’art. 183 c.p.c. implica che una contestazione formulata prima della prima memoria utile è, di regola, processualmente consentita; comunque, non vi è modifica rilevante quando il titolo della pretesa rimane immutato.
- Per stabilire se vi sia mutatio libelli occorre verificare se sia cambiata la causa petendi o il bene della vita richiesto; la contestazione di un fatto estintivo o impeditivo non modifica di per sé il fondamento della domanda.
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