Regolamento (UE) 2020/1258
Regolamento (UE) 2020/1258 della Commissione del 3 settembre 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca per la razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 per le navi battenti bandiera portoghese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2020 assegnato al Portogallo per la razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 e dispone la chiusura immediata dell’attività di pesca per tale stock. Dal 20 agosto 2020 sono vietate le operazioni di pesca da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo, mentre restano consentite alcune operazioni successive solo per catture effettuate prima di tale data. Le catture non intenzionali devono comunque essere gestite, registrate e imputate ai contingenti secondo la disciplina della politica comune della pesca.
Chiusura delle attività di pesca per la razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 per le navi battenti bandiera portoghese, a seguito dell’esaurimento del contingente 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo che operano nelle acque dell’Unione della zona 9 e che catturano lo stock di razza ondulata (Raja undulata) identificato come RJU/9-C. Opera nel quadro della politica comune della pesca e del regime di controllo unionale, con efficacia dalla data di chiusura indicata nell’allegato (20 agosto 2020) e con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Non disciplina altri Stati membri né altri stock, salvo le catture non intenzionali di tale stock e le operazioni successive relative a catture effettuate prima della chiusura.
Chiusura delle attività di pesca per la razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 per le navi battenti bandiera portoghese
Il regolamento della Commissione (UE) 2020/1258 interviene nel quadro della gestione annuale dei contingenti ittici per il 2020. Preso atto, sulla base delle informazioni disponibili, che il contingente assegnato al Portogallo per lo stock di razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 risulta esaurito, la Commissione dispone la chiusura delle attività di pesca per tale stock a decorrere dal 20 agosto 2020.
Contesto normativo
Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare sull’articolo 36, paragrafo 2, che abilita l’adozione di misure di chiusura quando un contingente è esaurito. Richiama inoltre il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2020, e si colloca nell’ambito della politica comune della pesca disciplinata dal regolamento (UE) n. 1380/2013.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo. L’oggetto è lo stock di razza ondulata (Raja undulata), identificato nell’allegato come RJU/9-C, nelle acque dell’Unione della zona 9. La misura non amplia né modifica i contingenti, ma si limita a prendere atto del loro esaurimento e a farne discendere il divieto di ulteriore attività di pesca.
Divieti derivanti dalla chiusura
A decorrere dalla data di chiusura indicata nell’allegato, sono vietate le attività di pesca di tale stock da parte delle navi interessate. Il regolamento specifica che il divieto comprende non solo la cattura in senso stretto, ma anche attività preparatorie o strumentali alla pesca, ossia:
- la ricerca del pesce;
- la cala degli attrezzi;
- la posa degli attrezzi;
- il salpamento degli attrezzi da pesca ai fini della cattura dello stock.
Operazioni consentite per catture anteriori alla chiusura
Il regolamento precisa che, per i pesci e i prodotti della pesca già prelevati prima della data di chiusura, restano autorizzati:
- il trasbordo;
- la conservazione a bordo;
- la trasformazione a bordo;
- il trasferimento;
- l’ingabbiamento;
- l’ingrasso;
- lo sbarco.
Questa previsione consente di completare la gestione delle catture già effettuate legittimamente prima del blocco dell’attività.
Catture non intenzionali e imputazione ai contingenti
Per le catture non intenzionali dello stesso stock, il regolamento impone che esse siano salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. La norma richiama quindi il regime generale degli obblighi di sbarco e di contabilizzazione delle catture nel quadro della politica comune della pesca.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In allegato è indicata la data di chiusura del 20 agosto 2020, dalla quale il contingente si considera esaurito e operano i divieti previsti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
Il contingente di pesca 2020 assegnato al Portogallo per lo stock di razza ondulata nelle acque dell’Unione della zona 9 si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, ossia il 20 agosto 2020. La chiusura deriva dalle informazioni ricevute dalla Commissione sull’avvenuto esaurimento delle catture consentite.
Divieto di pesca e di attività connesse
È vietata, dal 20 agosto 2020, la pesca dello stock da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo. Il divieto comprende espressamente la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura di tale stock.
Deroga per le catture precedenti alla chiusura
Restano autorizzati il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca prelevati da tale stock, ma solo se le catture sono state effettuate prima della data di chiusura indicata nell’allegato.
Gestione delle catture non intenzionali
Le catture non intenzionali dello stock effettuate dalle navi interessate devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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