Cassazione Penale, Ordinanza n. 22966/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna a pena detentiva e pecuniaria per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando violazione degli artt. 81, 132 e 133 c.p. e dell'art. 546, lett. e), c.p.p., sostenendo che la pena sarebbe stata determinata senza adeguata motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello e, quanto al secondo, non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato e comunque non specifico il primo motivo, perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i criteri giurisprudenziali per escludere la lieve entità del fatto valorizzando quantità e qualità della droga rinvenuta e la presenza di strumenti di confezionamento, elementi incompatibili con l'uso personale e indicativi di un fatto non tenue. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, osservando che, in tema di reato continuato, il giudice di merito non deve fornire una motivazione analitica sugli aumenti di pena quando questi siano di esigua entità; nel caso concreto la Corte d'appello aveva comunque motivato richiamando la base edittale minima, le attenuanti generiche, l'aumento per continuazione e la riduzione per il rito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione/cessione di sostanze stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La lieve entità va valutata considerando complessivamente tutti gli elementi del fatto, sia relativi all'azione sia all'oggetto materiale; può essere esclusa quando quantità, qualità della droga e strumenti di confezionamento denotino un fatto non tenue.
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione al reato continuato e al calcolo dell'aumento di pena per i reati satellite.
art. 132 c.p.
La determinazione dell'aumento sanzionatorio per i reati unificati ex continuazione non richiede motivazione analitica quando gli aumenti siano di esigua entità.
art. 133 c.p.
Richiamato quale parametro di commisurazione della pena, ritenuto correttamente considerato dalla Corte territoriale.
art. 546, lett. e), c.p.p.
Invocato dalla difesa sul dovere di motivazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione o dell'esclusione della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve valutare in modo complessivo sia le modalità dell'azione sia la quantità e qualità della sostanza, non potendo arrestarsi a un singolo indice isolato.
- La presenza di quantitativi consistenti di droga, suscettibili di ricavare un numero elevato di dosi medie, unitamente a strumenti tipicamente destinati al confezionamento, è indice incompatibile con l'uso personale e può giustificare l'esclusione della lieve entità.
- In tema di reato continuato, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione specifica e analitica per ciascun aumento di pena quando gli incrementi siano di modesta entità e non si apprezzi un uso arbitrario del potere discrezionale.
- Una doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando non si confronta con la concreta motivazione resa dal giudice di merito, soprattutto se quest'ultimo ha indicato i criteri seguiti nella determinazione della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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