Cassazione Penale, Sentenza n. 37720/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce l'erronea applicazione degli artt. 447 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sostenendo che il GIP abbia pronunciato la sentenza di patteggiamento senza aver fissato l'udienza camerale e senza aver fatto avvisare il difensore di fiducia munito di procura speciale; tale omissione sarebbe causa di nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di celebrabilità dell'udienza prevista per le richieste di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ricostruito che l'omessa fissazione dell'udienza camerale integra una nullità di regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c)), ma tale nullità è sanabile: l'art. 447, comma 2, prevede che la presenza delle parti non sia obbligatoria e la giurisprudenza ritiene che, se la sentenza applica la pena nei termini concordati, le parti non abbiano interesse a denunciare la nullità. Solo ove l'imputato dimostri un interesse specifico (es. voler contestare qualificazioni o chiedere il proscioglimento con argomentazioni ex art. 129) la censura può essere rilevante. Nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato alcun interesse specifico né pregiudizio, risultando inoltre reo confesso e non contestata la qualificazione del fatto; pertanto il ricorso è inammissibile. Condanna alle spese processuali senza obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; nessuna colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 445 cod. proc. pen.
norma richiamata per la possibilità che le parti richiedano l'applicazione della pena; in concreto indicativa del procedimento di patteggiamento ma non centrale nella censura
art. 447 cod. proc. pen.
stabilisce che il giudice fissa con decreto l'udienza per la decisione sulla richiesta di patteggiamento e che, nell'udienza, pubblico ministero e difensore sono sentiti "se compaiono"; da ciò la Corte ricava che la presenza delle parti non è obbligatoria e che l'omessa fissazione può essere sanata
art. 178 cod. proc. pen.
disciplinando le nullità di ordine generale, viene applicata per qualificare la sentenza senza udienza come affetta da nullità di carattere generale/intermedia
art. 444 cod. proc. pen.
norma che regola l'accordo per l'applicazione della pena e la sua efficacia vincolante una volta accolto; la Corte osserva che l'accordo, una volta concluso e applicato, non è revocabile dalle parti
art. 448 cod. proc. pen.
prevede che il giudice, nell'udienza prevista dall'art. 447, pronunci immediatamente sentenza se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta; collegamento normativo alla necessità dell'udienza camerale
art. 182 cod. proc. pen.
richiamato per i termini in cui può essere dedotta la nullità di regime intermedio
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma sostanziale contestata (delitti di spaccio di stupefacenti); la qualificazione non è stata contestata dall'imputato nel caso esaminato
Massime di principio
- L'omessa fissazione dell'udienza camerale per la decisione su una richiesta di patteggiamento costituisce una nullità di regime intermedio (art. 178), ma è in molti casi sanabile perché l'art. 447, comma 2, non rende obbligatoria la presenza delle parti.
- Se la sentenza di patteggiamento applica la pena nei termini concordati dalle parti, normalmente l'imputato/difensore non ha interesse a denunciare la nullità procedurale, dato che l'accordo ex art. 444 diventa irrevocabile una volta accolto.
- Per poter ottenere l'annullamento per omessa udienza il ricorrente deve dimostrare un interesse specifico e un concreto pregiudizio derivante dall'assenza del contraddittorio (ad es. voler contestare qualificazioni giuridiche o chiedere proscioglimento), non bastano deduzioni generiche.
- In situazioni analoghe il difensore prudente dovrebbe: 1) richiedere espressamente la fissazione dell'udienza o l'avviso formale se intende esercitare il contraddittorio; 2) documentare eventuale procura speciale e la mancata ricezione dell'avviso; 3) qualora intenda impugnare la sentenza per nullità, indicare nei motivi l'interesse specifico e il possibile vantaggio processuale ottenibile con il contraddittorio.
- La decisione della Cassazione conferma che alcune nullità procedurali non comportano automaticamente l'annullamento quando l'interesse dell'imputato a farle valere è assente o inesistente, specie nei casi di confessione e mancata contestazione della qualificazione del fatto.
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