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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33931/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da un giudizio di lavoro in cui una lavoratrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva ottenuto l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per un determinato anno, con conseguente ordine all'INPS di reiscriverla e di accreditare i contributi relativi. Il difensore della parte ammessa chiede poi la liquidazione del proprio compenso, sostenendo che la causa fosse di valore indeterminabile. Il giudice di merito, invece, ritiene la causa di valore determinabile, assumendo come parametro la prestazione previdenziale correlata all'annualità oggetto di contestazione, e liquida Euro 600,00. L'opposizione del legale viene respinta dal Tribunale. Con il ricorso per cassazione il professionista deduce, in un unico motivo, che una controversia sull'accertamento del diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli deve essere qualificata come di valore indeterminabile, anche quando sia accompagnata dalla richiesta di una prestazione economica, perché non sarebbe possibile quantificare ex ante tutte le conseguenze, anche future, del provvedimento di accertamento.

La decisione

La Corte ritiene infondato il ricorso. Richiama l'orientamento della Sezione lavoro secondo cui, nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale come bracciante agricolo per un anno e per un numero limitato di giornate, non si applica il parametro delle cause di valore indeterminabile, poiché il valore economico è apprezzabile in modo obiettivo in relazione alla possibile incidenza sulle future prestazioni previdenziali. A questo orientamento la Corte dà continuità, anche se in consapevole dissenso rispetto a precedenti della stessa Sezione in tema di patrocinio a spese dello Stato. Aggiunge che la censura del ricorrente sulla mancata indicazione del valore determinato della causa è solo un obiter all'interno della tesi del valore indeterminabile e, comunque, non contiene una specifica denuncia di errori di liquidazione. Richiama quindi il principio secondo cui il ricorrente per cassazione deve indicare analiticamente le voci tariffarie e gli importi asseritamente erronei, a pena di inammissibilità. Il ricorso è quindi rigettato; nulla sulle spese; è altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

    Il secondo contributo unificato è parametrato a quello dovuto per la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie per l'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale come bracciante agricolo, quando l'accertamento riguarda un anno e un numero limitato di giornate lavorative, il valore della causa non va trattato automaticamente come indeterminabile, perché è economicamente apprezzabile in relazione alle prestazioni previdenziali che ne possono derivare.
  • La possibile proiezione dell'iscrizione previdenziale su prestazioni future non basta, da sola, a qualificare la causa come di valore indeterminabile e a fondare l'applicazione dei relativi più elevati parametri liquidativi.
  • Nel ricorso per cassazione contro la liquidazione dei compensi, il ricorrente deve indicare in modo specifico e analitico le voci tariffarie e gli importi asseritamente mal liquidati; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Le doglianze formulate solo come obiter o in modo generico non consentono il controllo di legittimità sulla liquidazione delle spese o del compenso professionale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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