Sentenza n. 854/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 816/2025 pubbl. il 19/02/2025, RG n. 17620/2024, resa dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, notificata a mezzo pec in forma esecutiva nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c. in data 20.02.2025 al Ministero resistente (contumace) e passata in giudicato come da attestazione della competente cancelleria del 2.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione di euro 2.500,00 mediante buoni elettronici di spesa della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 816/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a beneficiare di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 2.500,00, da erogare mediante buoni elettronici di spesa. Il Ministero, pur destinatario della notificazione del titolo esecutivo, non ha provveduto spontaneamente all’integrale esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con obbligo di intervenire, su istanza di parte, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario deve operare tramite il Processo Amministrativo Telematico e il relativo deposito degli atti deve avvenire secondo le modalità indicate nella sentenza. Il TAR ha inoltre applicato, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato e, nel caso concreto, di ordinare all’amministrazione l’adempimento, disporre la penalità di mora e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Costituisce la base normativa per la penalità di mora applicata all’amministrazione inadempiente, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, successivo alla notificazione del titolo esecutivo, è stato ritenuto necessario ai fini dell’attivazione dell’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando sia nominato un dirigente dell’amministrazione resistente, è stata applicata analogicamente anche all’ottemperanza di condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
In combinato con l’art. 91 c.p.c., fonda la condanna dell’amministrazione soccombente alle spese del giudizio.
art. 91 c.p.c.
È richiamato quale criterio per porre le spese processuali a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria è procedibile quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche dalla notificazione del titolo esecutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, esercita un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta sia individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo adempimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
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