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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39462/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per violazione delle prescrizioni del c.d. DASPO (art. 6 legge 13/12/1989 n.401), sostenendo che la Corte d’appello aveva esteso la sanzione penale anche alla violazione di prescrizioni imposte con provvedimento giudiziario (c.d. Daspo giudiziario). In particolare, il fatto del 21 agosto 2021 riguardava la mancata presentazione prima e dopo la partita prescritta con sentenza (Daspo giudiziario), mentre per altre date erano violate anche le prescrizioni del Daspo amministrativo (provvedimento del questore). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per aver ricondotto la violazione del Daspo giudiziario alla fattispecie penale prevista per il Daspo amministrativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha interpretato il testo letterale dell'art. 6 della legge n.401/1989 nel senso che la fattispecie penale di cui al comma 6 sanziona esclusivamente la violazione dei divieti e degli obblighi imposti dal questore (commi 1 e 2) e non la violazione di misure analoghe disposte dal giudice con sentenza (Daspo giudiziario, disciplinato separatamente dal comma 7). Ne consegue la declaratoria di illegittimità della condanna relativa al fatto del 21 agosto 2021, in quanto in quella data il ricorrente aveva violato solo le prescrizioni del Daspo giudiziario e non quelle imposte dal questore. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente a quella condotta (perché il fatto non sussiste) e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d’appello di Messina per la rideterminazione della pena in relazione alle restanti condotte.

Norme richiamate

  • art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401

    Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli Stati membri dell’Unione europea.

    La Corte ha ritenuto che il testo /dato letterale/ collega espressamente la sanzione penale alle disposizioni dei commi 1 e 2 (poteri del questore) e non alle misure disposte dal giudice (previste al comma 7): perciò la pena prevista dal comma 6 non è applicabile alla violazione del Daspo giudiziario.

  • art. 6, commi 1, 2 e 7, legge n. 401/1989

    Comma 1 e 2: potere del questore di disporre il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione; Comma 7: potere del giudice di fissare divieti di accesso e obblighi di presentazione con sentenza di condanna.

    La distinzione normativa tra le prescrizioni del questore (commi 1-2) e quelle stabilite dal giudice (comma 7) è decisiva: la sanzione penale del comma 6 si riferisce solo alle prime.

  • art. 125, 192, 533 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nella censura per presunta violazione di legge durante il procedimento d'appello e in cassazione; non sono state applicate per modificare l’interpretazione del reato sostanziale.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione denunciati con il ricorso per cassazione (sopra: insufficienza e contraddittorietà della motivazione).

  • art. 14, disposizioni preliminari cod. civ.

    Richiamato quale principio che vieta l'interpretazione analogica estensiva in materia penale (principio di tassatività della legge penale).

  • Giurisprudenza (Sez. 3, n. 13675 del 14/01/2022)

    Citata dal ricorrente per sostenere che il Daspo giudiziario è una misura di prevenzione atipica per la quale non esisterebbe un presidio sanzionatorio equivalente a quello del Daspo amministrativo; la Corte di Cassazione nel caso concreto si è basata più sul dato testuale dell'art. 6.

Massime di principio

  • La sanzione penale prevista dall'art. 6, comma 6, legge n. 401/1989 si applica esclusivamente alla violazione dei divieti e degli obblighi imposti dal questore ai sensi dei commi 1 e 2; non può essere estesa, per interpretazione analogica, alle misure simili disposte dal giudice con sentenza (Daspo giudiziario).
  • Quando nell’ambito dello stesso periodo coesistono un Daspo amministrativo (provvedimento del questore) e un Daspo giudiziario (provvedimento del giudice), occorre accertare per ciascun episodio quale specifica prescrizione sia stata violata: solo le violazioni delle prescrizioni del questore possono essere contestate ai sensi dell'art. 6 comma 6.
  • Il principio di tassatività della legge penale e il divieto di analogia in malam partem impediscono di ricondurre a fattispecie penali previste per misure amministrative le violazioni di provvedimenti giudiziari non espressamente previste dalla norma incriminatrice.
  • In presenza di una lacuna normativa (se si ritiene che la violazione del Daspo giudiziario debba essere sanzionata penalmente), la soluzione corretta è l'intervento del legislatore: fino ad allora i giudici devono limitarsi al testo della norma e non possono creare estensioni punitive.
  • Per indagini e contestazioni future: il pubblico ministero e le forze di polizia devono specificare chiaramente quale provvedimento (questore o giudice) è stato effettivamente violato per ogni singolo episodio, e il giudice di merito deve motivare distintamente l'accertamento con riguardo alla natura del provvedimento violato.

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