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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30500/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia nasce da una delibera Consob che, all'esito di un procedimento sanzionatorio ex art. 195 TUF, ha irrogato a due consiglieri di amministrazione di una banca sanzioni pecuniarie per plurime violazioni della disciplina sugli intermediari e sui servizi di investimento. Le contestazioni riguardavano: carenze nella profilatura della clientela e nella valutazione di adeguatezza; finanziamenti alla clientela finalizzati all'acquisto di azioni proprie della banca; irregolarità nella gestione degli ordini di vendita delle azioni della banca; carenze nelle procedure di pricing delle azioni e nel controllo sulla stima del loro valore. Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato l'opposizione, deducendo in sostanza: la natura sostanzialmente penale della sanzione con conseguente applicazione delle garanzie CEDU e del divieto di ne bis in idem; la nullità o inutilizzabilità delle prove assunte senza contraddittorio; l'incostituzionalità dell'art. 190 TUF; l'erronea valutazione del materiale istruttorio e l'insussistenza degli illeciti; l'indeterminatezza degli addebiti; l'erroneità della quantificazione della sanzione. Un coimpugnante ha poi rinunciato al proprio ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso incidentale/autonomo di uno dei coimpugnanti e ha rigettato il ricorso principale dell'altro. Ha ritenuto infondate le censure fondate sulla pretesa natura penale delle sanzioni Consob ex art. 190 TUF, escludendo l'applicabilità delle garanzie proprie del processo penale e del ne bis in idem; ha escluso la rilevanza della dedotta violazione del contraddittorio nelle acquisizioni istruttorie; ha giudicato inammissibili le doglianze che miravano a una rivalutazione del merito e corretta la motivazione sulla responsabilità dei consiglieri, in ragione dei doveri di vigilanza e di informazione gravanti sugli amministratori non esecutivi; ha infine ritenuto congrua la sanzione applicata e confermato la condanna alle spese, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per il ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)

    norma procedurale del potere sanzionatorio Consob richiamata quale base del procedimento amministrativo contestato

  • art. 190 TUF

    ritenuto applicabile nella versione previgente e qualificato come fonte di sanzioni amministrative non sostanzialmente penali

  • art. 21 TUF

    disposizione violata nelle condotte relative a correttezza, trasparenza, adeguatezza e gestione degli ordini

  • art. 15 Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob

    richiamato come parametro regolamentare delle procedure interne dell'intermediario

  • artt. 39 e 40 Regolamento Intermediari n. 16190/2007

    richiamati in tema di valutazione di adeguatezza e profilatura della clientela

  • art. 49 Regolamento Intermediari

    richiamato in relazione alla gestione degli ordini e al rispetto della priorità temporale

  • artt. 19 e 21 Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob

    richiamati in relazione alle procedure di pricing e ai controlli interni

  • art. 6 CEDU

    ritenuto non applicabile in quanto la sanzione non è stata considerata penale in senso sostanziale

  • art. 7 CEDU

    ritenuto non applicabile per la medesima ragione

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo alla luce della natura amministrativa della sanzione

  • art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    invocato dal ricorrente in tema di ne bis in idem, ma escluso per la natura non penale della sanzione

  • art. 649 c.p.

    richiamato in via analogica dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alle sanzioni amministrative in esame

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il ne bis in idem, senza seguito

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel medesimo quadro difensivo

  • art. 77 Cost.

    invocato per sostenere l'eccesso di delega nella disciplina sanzionatoria, censura ritenuta infondata

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione al contraddittorio e al giusto processo, ma non ritenuto violato

  • art. 25 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle garanzie sanzionatorie

  • art. 117 Cost.

    invocato per il contrasto con la CEDU, ma la questione è stata ritenuta manifestamente infondata

  • art. 2381 c.c.

    richiamato per affermare il dovere degli amministratori di agire informati e vigilare sull'andamento societario

  • art. 6 della legge n. 689 del 1981

    richiamato quale base della responsabilità solidale degli amministratori salvo prova di non aver potuto impedire il fatto

  • art. 11 della legge n. 689 del 1981

    utilizzato come criterio di determinazione della sanzione amministrativa

  • art. 1 della legge n. 689 del 1981

    richiamato per il principio di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative pecuniarie Consob diverse da quelle in materia di manipolazione del mercato non assumono, per tipologia e severità, natura sostanzialmente penale; ne consegue l'inapplicabilità delle garanzie proprie del processo penale ex art. 6 CEDU e del divieto di ne bis in idem in rapporto a procedimenti penali o ad altri procedimenti sanzionatori.
  • In materia di illeciti amministrativi finanziari, il principio di legalità e di irretroattività impone l'applicazione della disciplina vigente al momento della commissione del fatto; la sopravvenienza di norme più favorevoli non opera in via generale, salvo espresso richiamo legislativo.
  • I componenti del consiglio di amministrazione di un intermediario finanziario non possono sottrarsi alla responsabilità per violazioni nella prestazione dei servizi di investimento invocando l'operato autonomo di strutture interne o di altri organi, poiché grava su di loro un dovere di vigilanza, informazione e intervento attivo sul regolare andamento della società.
  • La responsabilità dell'amministratore, anche non esecutivo, può essere affermata quando le anomalie operative erano obiettivamente percepibili e avrebbero dovuto indurre ad approfondimenti, non essendo sufficienti mere rassicurazioni interne a esonerarlo.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il sindacato sulla misura della sanzione è rimesso al giudice di merito secondo i criteri di legge e non richiede un controllo sulla motivazione dell'atto amministrativo paragonabile a quello tipico del processo impugnatorio; la congruità della sanzione è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale effettivo o dell'errore di diritto.
  • La doglianza in cassazione che sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo realmente omesso, ma mira soltanto a ottenere un diverso apprezzamento delle prove.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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