Cassazione Civile, Ordinanza n. 28657/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 con cui il Comune richiedeva una maggiore imposta e sanzioni su immobili della società, applicando aliquote più elevate previste dal regolamento comunale per gli alloggi non locati. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riconoscendo l'aliquota agevolata per alcuni immobili; in appello la società chiedeva la riforma integrale dell'atto impositivo. La CTR ha accolto parzialmente l'appello solo sulle sanzioni, ritenendo sussistente obiettiva incertezza normativa, ma ha poi reso una motivazione contraddittoria circa il trattamento fiscale degli immobili di via Cavallotti, alternando il richiamo all'inapplicabilità dell'aliquota maggiorata con l'affermazione della debenza dell'aliquota ordinaria. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione contraddittoria ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; 2) omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, relativo ad altre cinque unità immobiliari per le quali era stata chiesta l'aliquota agevolata del 2 per mille; 3) vizio di extrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., per avere la CTR applicato l'aliquota ordinaria al 4 per mille a immobili già coperti da giudicato interno, non essendo stata impugnata tale statuizione dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri. Ha rilevato che la motivazione della CTR presentava un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili: da un lato escludeva l'applicazione dell'aliquota maggiorata del 9 per mille agli immobili destinati alla locazione da parte di una società che aveva tale scopo sociale; dall'altro, rigettava l'appello pur affermando che gli stessi immobili dovessero essere assoggettati all'aliquota ordinaria del 4 per mille, pur trattandosi di unità per le quali in primo grado era stata riconosciuta l'aliquota agevolata del 2 per mille. La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento; la Corte richiama il tema della motivazione solo per evidenziare i casi di anomalia motivazionale rilevanti in cassazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
la Corte richiama l'orientamento delle Sezioni Unite sulla riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, ammettendo il controllo solo per anomalie motivazionali estreme.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54
norma richiamata quale fonte della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L. 7 agosto 2012, n. 134
legge di conversione del decreto che ha inciso sul perimetro del vizio motivazionale deducibile in cassazione.
art. 112 c.p.c.
è stato richiamato nel terzo motivo per dedurre extrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 2909 c.c.
è stato richiamato nel terzo motivo per sostenere la violazione del giudicato interno formatosi sulla statuizione non impugnata.
art. 14 del regolamento comunale
disposizione comunale interpretata dalla CTR come non idonea a consentire la maggiorazione del 9 per mille per gli alloggi non tenuti a disposizione per utilizzo diretto.
art. 2, comma 4, L. 431/1998
richiamato dalla CTR nel valutare l'obiettiva incertezza normativa, in relazione al regime applicabile agli immobili locati o destinati alla locazione.
art. 8, comma 1, D.Lgs. 504/1992
richiamato dalla CTR nel medesimo contesto dell'incertezza normativa sulla disciplina ICI applicabile.
Massime di principio
- In cassazione è denunciabile, quale vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Quando la sentenza d'appello contiene affermazioni tra loro incompatibili sul regime giuridico applicabile al medesimo bene o rapporto, la motivazione è affetta da vizio denunciabile in cassazione se non consente di individuare con certezza la ratio decidendi.
- La decisione di merito che, pur escludendo un trattamento fiscale maggiorato, rigetti comunque l'impugnazione applicando un diverso prelievo sul medesimo oggetto senza coerenza logica interna è cassabile per contraddittorietà motivazionale.
- In presenza di una motivazione viziata da contrasto irriducibile tra proposizioni inconciliabili, i motivi ulteriori che dipendono dalla stessa ricostruzione della sentenza restano assorbiti.
- Nel processo tributario, la statuizione non impugnata e coperta da giudicato interno non può essere riformata dal giudice di appello, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato sostanziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28558/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28559/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28560/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28561/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28562/2021 del 18/10/2021
- ordinanza_civile · 18 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28563/2021 del 18/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →