Tribunale, Sentenza T-91/23
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 8 May 2024. — Ofree Srl v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark gamindo – Earlier EU word mark gamigo – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001 – Article 41(2)(c) of the Charter of Fundamental Rights. — Case T-91/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Ofree Srl contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di gamigo AG. Ha ritenuto corretta la conclusione sul rischio di confusione tra i marchi per i prodotti informatici della classe 9, nonostante abbia riconosciuto che il marchio anteriore aveva una distintività solo minima. È stata inoltre esclusa la violazione dell’obbligo di motivazione. Ofree è stata condannata alle spese della interveniente.
Marchio UE: confermata l’opposizione per rischio di confusione tra il segno figurativo "gamindo" e il marchio anteriore "gamigo", con valutazione della somiglianza dei segni, dei prodotti e dell’obbligo di motivazione.
La questione giuridica
Se la divisione di ricorso dell’EUIPO abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto e il marchio verbale anteriore, alla luce della presunta debole distintività dell’elemento comune "gami", della rilevanza del componente figurativo del segno richiesto, del grado di attenzione del pubblico e della somiglianza tra prodotti/servizi; e se la decisione fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta e dell’articolo 296 TFUE.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che sussiste rischio di confusione tra il segno richiesto "gamindo" e il marchio anteriore "gamigo" per i prodotti di classe 9, poiché i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica di grado medio e una somiglianza concettuale almeno bassa, mentre i prodotti/servizi sono almeno simili in misura lieve e il pubblico rilevante è il pubblico generale con attenzione media. Pur rilevando che la distintività del marchio anteriore era stata sopravvalutata dall’EUIPO, il Tribunale ha ritenuto che tale errore non incidesse sul risultato complessivo, dato il principio di interdipendenza tra i fattori. Ha inoltre escluso qualunque difetto di motivazione, avendo la decisione dell’EUIPO esposto in modo chiaro le ragioni della valutazione contestata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE figurativo "gamindo" contro marchio verbale anteriore "gamigo"
Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE. La controversia riguarda il presunto rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto "gamindo" e il marchio verbale anteriore "gamigo", con riferimento a prodotti e servizi in ambito software e gaming.
Fatti e procedimento amministrativo
Ofree Srl aveva chiesto la registrazione del segno figurativo "gamindo" per prodotti e servizi nelle classi 9, 35 e 36 della classificazione di Nizza, comprendenti, tra l’altro, software per giochi e applicazioni scaricabili. Gamigo AG aveva proposto opposizione fondandola sul marchio UE verbale anteriore "gamigo", registrato, tra l’altro, per servizi di classe 41 relativi alla fornitura e offerta di giochi, compresi i videogiochi. L’opposizione era stata accolta in parte dalla divisione di opposizione per i prodotti di classe 9, e il ricorso amministrativo dell’Ofree era stato respinto dalla commissione di ricorso.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente contestava, in sostanza:
- la valutazione del pubblico rilevante e del suo grado di attenzione;
- la comparazione dei prodotti e servizi;
- la comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni;
- la conclusione finale sul rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Con un secondo motivo deduceva inoltre difetto di motivazione, invocando l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta e l’articolo 296 TFUE.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama i principi consolidati in tema di rischio di confusione:
- valutazione globale, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi;
- necessità che siano cumulativamente presenti somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi;
- considerazione del consumatore medio, ragionevolmente informato, attento e avveduto. Richiama inoltre la giurisprudenza su motivazione degli atti dell’EUIPO, da valutarsi in funzione del contenuto della decisione, del contesto e delle regole giuridiche applicabili.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
Il Tribunale conferma che il territorio rilevante è l’Unione europea e che il pubblico è il pubblico generale, con specifico riferimento alla percezione del pubblico italofono. Respinge l’argomento secondo cui il livello di attenzione sarebbe particolarmente elevato per la natura tecnologica dei prodotti: pur potendo taluni beni essere più costosi, la maggior parte dei prodotti e servizi in questione è di uso quotidiano, relativamente poco costosa e non richiede specifiche conoscenze tecniche. Ne consegue che il livello di attenzione è stato correttamente fissato come medio.
Comparazione dei prodotti e dei servizi
Il Tribunale conferma che i prodotti di classe 9 coperti dal marchio richiesto sono almeno simili in misura lieve ai servizi di classe 41 coperti dal marchio anteriore. In particolare, software e applicazioni per giochi sono complementari ai servizi di offerta di giochi online, perché possono essere indispensabili o comunque importanti per il loro utilizzo. Il rapporto di complementarità può indurre il pubblico a ritenere che i prodotti e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Comparazione dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale osserva che i segni condividono la sequenza iniziale "gami" e la lettera finale "o"; la parte iniziale attrae maggiormente l’attenzione del consumatore e attenua l’effetto delle lettere differenti. Il marchio richiesto, pur essendo figurativo, presenta un elemento figurativo non trascurabile ma non tale da rendere dominante il segno grafico rispetto alla componente verbale.
Sul piano fonetico, secondo la pronuncia italiana i segni presentano una struttura simile in tre sillabe, con coincidenza della prima sillaba "ga" e forte vicinanza nelle altre componenti sonore. Il Tribunale respinge l’idea che la parte comune debba essere trascurata o che la pronuncia debba necessariamente richiamare l’inglese "game" o "gaming".
Sul piano concettuale, il Tribunale si discosta dalla commissione di ricorso: riconosce che il componente comune "gami" richiama il settore dei giochi e dei videogiochi e conferisce almeno una bassa somiglianza concettuale. Viene quindi esclusa la neutralità concettuale affermata in sede amministrativa.
Distintività del marchio anteriore
Il Tribunale precisa che la commissione di ricorso ha errato nel qualificare come "normale" la distintività del marchio anteriore. In realtà, il marchio verbale "gamigo" ha soltanto un livello minimo di distintività intrinseca, perché l’elemento iniziale "gami" è descrittivo o comunque allusivo per i servizi e prodotti legati al gaming. Tuttavia, tale errore non è decisivo, poiché anche un marchio debole può beneficiare della tutela oppositiva quando segni e prodotti/servizi presentano una somiglianza sufficiente.
Valutazione globale e rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ritiene corretto l’esito finale dell’EUIPO: la somiglianza visiva e fonetica di grado medio, la somiglianza concettuale almeno bassa, la somiglianza almeno lieve dei prodotti/servizi e il livello di attenzione medio del pubblico bastano a fondare un rischio di confusione per il pubblico italofono dell’Unione, almeno con riferimento ai prodotti di classe 9 coperti dalla domanda di marchio.
Obbligo di motivazione
Il secondo motivo è respinto. La decisione impugnata esponeva in modo sufficiente le ragioni della qualificazione di somiglianza visiva e della conclusione finale sul rischio di confusione. Il Tribunale ricorda che non è necessario che l’EUIPO risponda a ogni argomento, purché emergano chiaramente le considerazioni essenziali che sorreggono il dispositivo e consentano alle parti di comprendere la decisione e al giudice di esercitare il controllo di legalità.
Dispositivo e spese
Il ricorso è integralmente respinto. Ofree Srl è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle di gamigo AG. L’EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non era stata convocata udienza orale e la sua richiesta di condanna alle spese era subordinata a tale evenienza.
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