Cassazione Civile, Ordinanza n. 21815/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo in cui la parte mutuataria aveva contestato in primo grado l'usurarietà degli interessi di mora e l'effetto anatocistico asseritamente insito nel piano di ammortamento alla francese adottato per l'estinzione del mutuo. Il Tribunale aveva escluso sia l'usurarietà sia l'anatocismo. La Corte d'appello di Milano, adita con gravame, ha dichiarato l'appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. ritenendo che non avesse ragionevole probabilità di essere accolto, valorizzando in particolare l'assenza di anatocismo vietato, la calcolabilità degli interessi sul solo capitale residuo, la sufficiente indicazione del TAEG rispetto al TAN e la determinatezza del tasso Euribor richiamato in contratto. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 120 TUB, 820, 1194, 1283, 1284 e 1419 c.c. e dell'art. 6 delibera CICR 9.2.2000, sostenendo che la Corte territoriale aveva escluso l'anatocismo implicito senza esaminare le modalità di calcolo degli interessi e senza disporre una consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe mostrato come nell'ammortamento alla francese una parte degli interessi divenga esigibile prima di maturare; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 191, 194 e 198 c.p.c., lamentando il mancato accesso alla CTU quale mezzo necessario per valutare la validità della clausola di calcolo degli interessi nel concreto rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze sull'anatocismo o sull'usura, perché ha ritenuto preliminarmente decisivo che il giudizio di appello si fosse concluso con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. In applicazione dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., ha affermato che il ricorso per cassazione, in tale ipotesi, deve investire la sentenza di primo grado e non l'ordinanza di inammissibilità, salvo i soli vizi propri della pronuncia ex art. 348-bis/ter c.p.c., qui non dedotti. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore di entrambe le controricorrenti e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
"ragionevole probabilità di essere accolto"
l'ordinanza di inammissibilità dell'appello può essere emessa quando il gravame non presenti una ragionevole probabilità di accoglimento
art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
quando l'appello si chiude con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere proposto contro la sentenza di primo grado e non contro l'ordinanza, salvo i vizi propri della pronuncia di filtro
art. 120 TUB
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di anatocismo nel mutuo
art. 820 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al calcolo degli interessi
art. 1194 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'imputazione dei pagamenti e al calcolo degli interessi
art. 1283 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il divieto di anatocismo
art. 1284 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di determinazione del tasso di interesse
art. 1419 c.c.
richiamato dalla ricorrente con riferimento all'eventuale nullità parziale della clausola
art. 6 Del. CICR 9.2.2000
richiamato dalla ricorrente in materia di disciplina dell'anatocismo nei rapporti bancari
art. 2697 c.c.
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova in relazione alla necessità di accertamenti tecnici
artt. 191, 194 e 198 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità/necessità della consulenza tecnica d'ufficio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso
Massime di principio
- In presenza di una sentenza di primo grado confermata solo da una ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere indirizzato contro la sentenza di primo grado, poiché l'ordinanza di filtro non sostituisce la decisione di merito.
- Il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è ammissibile solo per i vizi propri dell'ordinanza di inammissibilità o della procedura ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; non è sufficiente censurare il merito della controversia se il ricorso è proposto direttamente contro l'ordinanza.
- La doglianza relativa all'anatocismo o alla validità delle clausole di un mutuo non può essere esaminata in cassazione se l'impugnazione è processualmente indirizzata contro un provvedimento non autonomamente impugnabile nei termini indicati dall'art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e può essere tenuta al raddoppio del contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
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