Cassazione Penale, Sentenza n. 1447/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) e disposto confisca per equivalente: 1) mancata valutazione della sua qualifica di liquidatore (non amministratore) e della rilevanza di tale ruolo ai fini della responsabilità per omessi versamenti; 2) omissione di motivazione sulla oggettiva impossibilità dei pagamenti IVA (crisi aziendale e liquidazione); 3) violazione di legge e mancata indicazione dei beni da confiscare, sostenendo che la confisca senza preventiva individuazione dei beni e senza analisi in primo grado sarebbe illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha confermato che il liquidatore che subentra dopo la presentazione della dichiarazione ma prima della scadenza del versamento può essere penalmente responsabile per l'omesso versamento IVA; l'art. 36 DPR 602/1973 non esclude tale responsabilità. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo generico e non provata l'assoluta impossibilità di versare, evidenziando che scelte operative (es. pagamento degli stipendi) non escludono il dolo fiscale. Sul terzo motivo ha dichiarato infondata la doglianza: per la confisca per equivalente è sufficiente la determinazione dell'importo, mentre l'individuazione concreta dei beni è rimessa alla fase esecutiva. Ha disposto inoltre la condanna al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende e delle spese del procedimento.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter
Disciplinato il reato di omesso versamento di ritenute/IVA: la Corte ritiene applicabile la norma anche al liquidatore che omette il versamento dopo la presentazione della dichiarazione ma prima della scadenza del pagamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36
Norma richiamata dal ricorrente per limitare la responsabilità del liquidatore; la Corte precisa che l'art. 36 riguarda le imposte sui redditi e la riscossione civilistica/solidale e non esclude la responsabilità penale ex art. 10-ter per omessi versamenti IVA.
codice di procedura penale, art. 322
Richiamato dal ricorrente in tema di individuazione dei beni sottoposti a confisca; la Corte ricorda che per la confisca per equivalente la determinazione dell'importo è sufficiente e l'individuazione dei beni è rimessa all'esecuzione.
codice penale, art. 51
Richiesta di giustificazione per "impossibilità"; la Corte afferma che l'eccezione di stato di necessità/forza maggiore richiede eventi non imputabili all'imprenditore e non copre scelte imprenditoriali che determinano carenza di provvista.
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sent. n. 97/2009
Riferimento sulla natura sanzionatoria della confisca; la sentenza è utilizzata per confermare la legittimità della confisca per equivalente come sanzione patrimoniale.
Cassazione, Sez. 6, sent. n. 53832/2017
Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017
Giurisprudenza citata per affermare che nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente il giudice può limitarsi a determinare la somma senza individuare immediatamente i beni, rimettendo l'individuazione all'esecuzione.
Cassazione, Sez. 3, varie pronunce (es. n. 20188/2021, n. 52971/2018, n. 8352/2014)
più pronunce citate in motivazione
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce: a) responsabilità del liquidatore per omessi versamenti IVA in determinate condizioni; b) la mancanza di provvista dovuta a scelte imprenditoriali non integra forza maggiore né esclude il dolo; c) il pagamento degli stipendi non giustifica l'omesso versamento erariale.
Massime di principio
- Il liquidatore che subentra dopo la dichiarazione ma prima della scadenza del versamento può essere penalmente responsabile per l'omesso versamento IVA se omette di versare l'importo dichiarato.
- L'eccezione di "impossibilità oggettiva" al pagamento deve essere concretamente provata e non può derivare da scelte imprenditoriali che privilegiano altri pagamenti (es. stipendi); tali scelte non escludono il dolo fiscale.
- Per la confisca per equivalente non è sempre necessario indicare i singoli beni nella pronuncia di condanna: è sufficiente quantificare l'importo, mentre l'individuazione materiale dei beni avviene in sede esecutiva.
- Le doglianze generiche e non specificamente motivate in cassazione sono destinate a essere dichiarate inammissibili; occorre confrontarsi in modo puntuale con le motivazioni del giudice di merito.
- Le norme civilistiche sulla riscossione e le priorità tra creditori (es. crediti prededucibili) operano in sede esecutiva/fallimentare e non costituiscono di per sé giustificazione penalmente rilevante per l'omesso versamento tributario.
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