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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34403/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna (art. 2 d.lgs. 10/03/2000, n. 74) per l'impiego di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente contestava la motivazione della sentenza di merito riguardo alle fatture emesse da "Unymedyu" e da "Recycla d.o.o.", deducendo l'esistenza di contratti di consulenza e l'effettività delle prestazioni (nonché la congruità dei costi) non valorizzate dai giudici; richiamava dichiarazioni testimoniali ritenute favorevoli; chiedeva il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 per integrale pagamento del debito tributario; eccepiva infine la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, richieste di riconsiderazione del merito e degli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto alle fatture "Unymedyu", la Corte ha confermato la genuinità della motivazione di merito che ha rilevato incongruenze (data della prima fattura incompatibile con il contratto, documento dimostrativo redatto successivamente alla presunta prestazione, inattendibilità di una testimonianza) e l'irrilevanza dell'assoluzione in altri periodi d'imposta motivata da carenza investigativa. Quanto a "Recycla d.o.o.", la sentenza di merito aveva rilevato sovrafatturazione coerente con anomalie nei pagamenti rispetto ai contratti (contratti privi di data certa, versamenti anomali e costi non congrui). Sulla causa di estinzione ex art.13 d.lgs. 74/2000, la Corte ha ricordato che l'applicabilità richiede l'integrale pagamento dimostrabile e ha evidenziato l'assenza in ricorso di documentazione probatoria; perciò la causa non è stata riconosciuta. La prescrizione maturata durante il procedimento è risultata irrilevante in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 2)

    Norma incriminatrice applicata per il reato di utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla sussistenza del reato fosse fondata su elementi di fatto e motivazione non manifestamente illogica.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 13, comma 2)

    La causa di esclusione della punibilità per integrale pagamento del debito tributario è applicabile se il pagamento è effettivamente e documentalmente provato; nel caso di specie la Corte ha escluso l'applicazione per mancata prova dell'integrale estinzione del debito.

  • cod. proc. pen. (art. 616)

    Regola l'onere delle spese in caso di ricorso inammissibile e la possibile comminazione della somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma disponendo il pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera degli elementi di fatto: le doglianze che mirano a una diversa lettura probatoria sono, di regola, inammissibili salvo che non emergano vizi formali o di illogicità strutturale della motivazione.
  • Per contestare in Cassazione la motivazione di merito è necessario dimostrare che essa sia assente, contraddittoria o manifestamente illogica; mere richieste di rivalutazione probatoria non sono ammesse.
  • Nelle contestazioni su fatture e presunte operazioni inesistenti, i giudici valutano elementi quali congruità dei costi, coerenza temporale tra contratti e fatture, presenza di documentazione antecedente alla prestazione, modalità e tempistiche dei pagamenti, e attendibilità delle testimonianze.
  • La causa estintiva ex art. 13 d.lgs. 74/2000 per integrale pagamento richiede prova documentale dell'effettiva estinzione del debito (anche sanzioni e interessi); se il pagamento è solo dedotto e non provato, il beneficio non è riconosciuto.
  • La prescrizione sopravvenuta può risultare inefficace se il ricorso è dichiarato inammissibile: la dichiarazione d'inammissibilità impedisce che la prescrizione produca effetti sul merito del gravame.
  • A seguito di ricorso inammissibile la parte può essere condannata al pagamento delle spese e a somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); va valutato il rischio economico prima di proporre ricorso quando l'argomentazione verte sul merito.

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