Sentenza del 13/05/2016 n. 9860 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Publiambiente ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana per avere deciso implicitamente la questione della giurisdizione sull'applicazione dell'IVA alla TIA senza rimettere la causa alla Commissione Tributaria Provinciale, come previsto dall'art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. La CTR aveva infatti ritenuto la TIA di natura tributaria e, conseguentemente, non assoggettabile a IVA, pronunciandosi inoltre sulla debenza della parte variabile della tariffa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo nullo il procedimento seguito dalla CTR: una volta implicitamente riconosciuta la giurisdizione tributaria, la CTR avrebbe dovuto rimettere la causa alla CTP di Pistoia per la decisione nel merito. Gli ulteriori motivi del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale della contribuente sono stati dichiarati assorbiti, perché la questione della giurisdizione era preliminare alla valutazione della debenza della TIA e dell'applicabilità dell'IVA. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTP di Pistoia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1
La causa deve essere rimessa al primo giudice nei casi previsti dalla legge, tra cui la declaratoria della giurisdizione del giudice tributario dopo che il primo giudice l'abbia negata.
Quando il giudice tributario di primo grado nega la propria giurisdizione e il giudice d'appello ritiene invece sussistente la giurisdizione tributaria, quest'ultimo non può decidere direttamente il merito, ma deve rimettere la causa al primo giudice.
D.Lgs. 5 febbraio 1999, n. 22, art. 49, comma 3
Il presupposto della tariffa è costituito dall'occupazione o conduzione di locali o aree ad uso privato.
Nel ragionamento della CTR, il presupposto della TIA era l'occupazione o conduzione dei locali, non l'effettivo conferimento dei rifiuti; tuttavia tale valutazione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione, essendo stata disposta la rimessione per un vizio processuale.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, artt. 6 e 7
Prevedono criteri presuntivi di determinazione dei rifiuti conferiti e possibili riduzioni tariffarie in caso di smaltimento autonomo di rifiuti assimilati.
La CTR aveva ritenuto legittima la determinazione della parte variabile della TIA sulla base di criteri presuntivi, ammettendo riduzioni per lo smaltimento autonomo; anche questa questione è rimasta assorbita dal rinvio.
Codice di procedura civile, art. 383, comma 3
Consente la cassazione con rinvio al primo giudice quando la causa deve essere rimessa a quest'ultimo.
La norma ha costituito la base processuale per rinviare la controversia alla CTP di Pistoia, in diversa composizione.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado nega la propria giurisdizione e il giudice d'appello la riconosce, l'appello deve limitarsi a rimettere la causa al primo giudice: non può decidere direttamente il merito.
- La violazione dell'obbligo di rimessione determina la nullità della sentenza d'appello e la sua cassazione con rinvio.
- Le questioni sostanziali, come la debenza della tariffa, la parte variabile o l'applicabilità dell'IVA, vengono esaminate solo dopo la corretta definizione della giurisdizione e del giudice competente.
- Quando la Cassazione accoglie un motivo processuale preliminare, gli altri motivi e gli eventuali ricorsi incidentali possono essere dichiarati assorbiti, senza che ciò implichi una decisione definitiva sul merito.
- Il rinvio riapre il giudizio davanti al giudice indicato dalla Cassazione; le parti dovranno quindi riproporre e far valere davanti a tale giudice le questioni sostanziali non esaminate.
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