Sentenza del 08/05/2018 n. 322 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Accertamento imposte - Accertamento induttivo - Giustificazioni appropriate da parte del contribuente dei rilievi dell'Ufficio e mancanza di presunzioni semplici - Insussistenza dei motivi per l'accertamento induttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento sostenendo che l'Ufficio avesse illegittimamente utilizzato il metodo analitico-induttivo previsto dall'art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973, senza disporre di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare l'inattendibilità della contabilità. In particolare, ha contestato il recupero di maggiori ricavi, pari a euro 34.877, derivanti da una diversa stima dei cali di lavorazione dell'oro fino, fondata dall'Ufficio su percentuali medie riferite ad aziende non comparabili. Ha inoltre contestato il disconoscimento di una fattura di euro 1.248 emessa dalla consulente del lavoro, sostenendo che le consulenze, anche telefoniche, fossero inerenti all'attività aziendale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'accertamento induttivo, poiché la contribuente aveva fornito giustificazioni appropriate e verosimili e l'Ufficio non aveva dimostrato, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'irragionevolezza o l'antieconomicità della gestione. Nel merito, ha confermato la percentuale di calo dichiarata dalla società, rilevando che le perdite dipendono dalle specifiche tecniche di lavorazione, dai macchinari, dal tipo di oreficeria e dalle modalità di recupero, mentre le medie dell'Ufficio erano ipotetiche e riferite a imprese non individuate. Ha inoltre riconosciuto l'inerenza e la deducibilità delle spese per la consulenza del lavoro, anche se svolta telefonicamente. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre euro 120 per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Accertamento induttivo mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
L'accertamento analitico-induttivo richiede elementi presuntivi qualificati, idonei a dimostrare l'inattendibilità della contabilità o l'irragionevolezza e l'antieconomicità della gestione. Non è sufficiente una mera divergenza contabile o il confronto con parametri medi non adeguatamente riferiti alla specifica impresa.
Art. 21, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Indicazione nella fattura della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi
La fattura può ritenersi regolare quando descrive la natura della merce, la quantità, il valore unitario e il prezzo complessivo; l'assenza di codici interni dei singoli articoli non determina automaticamente l'invalidità della fattura.
Art. 17-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Reclamo e mediazione tributaria
La società ha esperito il procedimento di reclamo e mediazione prima della proposizione del ricorso; la proposta dell'Ufficio, limitata alla riduzione delle sanzioni, non è stata accettata.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo non può fondarsi su semplici anomalie formali o su percentuali medie astratte: l'Amministrazione deve fornire presunzioni gravi, precise e concordanti, concretamente riferibili alla specifica impresa.
- Quando il contribuente offre spiegazioni documentate, coerenti e tecnicamente plausibili sulle differenze rilevate, l'Ufficio deve confutarle in modo puntuale; in mancanza, non può presumere l'inattendibilità della contabilità.
- Nel settore delle lavorazioni soggette a cali o perdite di materia prima, la percentuale effettiva deve essere valutata considerando le caratteristiche concrete del processo produttivo, dei macchinari, dei materiali e delle tecniche utilizzate, non mediante medie generiche di imprese non comparabili.
- Le spese per consulenze del lavoro possono essere inerenti e deducibili anche quando l'attività consiste in prestazioni telefoniche o non formalizzate in relazioni scritte, purché siano plausibili, riferibili all'attività d'impresa e adeguatamente documentate.
- La mera utilizzazione di dati rinvenuti in file informatici o di errori materiali nelle scritture non basta, da sola, a giustificare un accertamento induttivo se tali elementi sono spiegabili e non incidono sostanzialmente sull'attendibilità complessiva della contabilità.
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