Cassazione Penale, Ordinanza n. 15500/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una pluralità di episodi di detenzione illecita di stupefacenti. I fatti, commessi a Noragugume tra il 9 aprile 2020 e il 25 agosto 2020, erano stati ritenuti integrare il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, sulla base dei sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria e delle conversazioni captate, ritenute idonee a escludere che si trattasse di mera 'droga parlata'. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la asserita eccessività della pena, contestando la valutazione ostativa fondata sull'assenza di elementi positivi e sull'elevato quantitativo di stupefacente detenuto, pari a oltre 12 kg.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione alternativa delle prove, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e razionale nel valorizzare sequestri e intercettazioni/conversazioni captate. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena erano sorretti da argomentazioni logiche, incentrate sull'assenza di elementi positivamente apprezzabili e sulla rilevante quantità di stupefacente. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguito l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice contestata per una pluralità di episodi di detenzione illecita di stupefacenti; la decisione conferma la ricostruzione di merito della condotta di detenzione e traffico sulla base delle prove acquisite.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione logica e coerente nella valorizzazione degli elementi acquisiti.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove senza evidenziare una reale illogicità o mancanza argomentativa della decisione di merito.
- Il giudice di merito può fondare il giudizio di colpevolezza su sequestri, intercettazioni o conversazioni captate, purché li coordini in modo razionale e non si tratti di una mera ipotesi indiziaria priva di riscontro.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena sono sindacabili in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge; è sufficiente una motivazione che richiami elementi ostativi specifici, come l'assenza di aspetti positivi e l'elevata quantità di stupefacente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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