Cassazione Penale, Sentenza n. 7751/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/07/2024 con motivo unico: censura per inosservanza dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2022) e dell'art. 164 c.p.p. Il ricorrente sosteneva che la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta fosse superflua perché nell'atto di appello era indicata la residenza e nel primo grado era stata eletta domicilio presso il difensore di fiducia (avv. Candeloro Arpaia), presso il cui studio era stata notificata l'ordinanza impugnata. Il ricorrente allegava inoltre una "dichiarazione di impugnazione" contenente l'indirizzo di residenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte della Corte di Appello, dei principi espressi dalle Sezioni Unite (sent. n. 6578/2024): per l'ammissibilità dell'appello proposto entro la vigenza dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è necessario che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso di specie l'atto di appello non richiamava né specificava la collocazione nel fascicolo della precedente elezione di domicilio; l'indicazione della residenza nell'intestazione dell'atto è risultata insufficiente e non ha potuto essere considerata elezione di domicilio ai sensi dell'art. 162 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p., con applicazione della facoltà di aumentare la sanzione).
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma, vigente per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024, richiede, a pena di inammissibilità, che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
art. 162, cod. proc. pen.
Richiama la formalizzazione richiesta per le dichiarazioni/elezioni di domicilio; l'indicazione della residenza nell'intestazione dell'atto non sostituisce la formale dichiarazione/elezione di domicilio.
art. 164, cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente; il suo richiamo nel ricorso non è risultato idoneo a supplire alla mancanza del richiamo espresso alla precedente elezione di domicilio nell'atto di impugnazione.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha altresì esercitato la facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017 di aumentare la sanzione e disposto il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione comma 1-ter art. 581)
legge 9 agosto 2024, n. 114
La Corte ha chiarito che la novella che abroga il comma 1-ter non si applica alle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore (25/08/2024); pertanto l'appello proposto nel marzo 2024 resta soggetto al comma 1-ter.
Sez. U., sent. n. 6578 del 24/10/2024 (giurisprudenza)
Sez. U., n. 6578 del 24/10/2024
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, ai fini dell'ammissibilità, è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale; questa interpretazione è stata applicata nel caso.
Massime di principio
- Per impugnazioni proposte prima del 25/08/2024 si applicava l'art. 581, comma 1-ter: l'appello deve contenere un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/elezione di domicilio e indicarne la collocazione nel fascicolo per essere ammissibile.
- La semplice indicazione della residenza nell'intestazione dell'atto o una "dichiarazione di impugnazione" priva di espresso richiamo alla precedente elezione di domicilio non vale come elezione di domicilio ai sensi dell'art. 162 c.p.p.
- Se l'impugnazione non richiama espressamente la precedente elezione di domicilio (e la sua collocazione in atti), il vizio comporta inammissibilità dell'appello e conseguente condanna alle spese; il giudice può altresì aumentare la sanzione pecuniaria destinata alla Cassa delle ammende.
- Quando si intende mantenere come luogo per le notificazioni lo studio del difensore usato nel primo grado, è consigliabile richiamare esplicitamente nell'atto di impugnazione la precedente elezione di domicilio e indicarne la collocazione nel fascicolo o allegarne copia.
- Dopo l'entrata in vigore della novella che abroga il comma 1-ter (25/08/2024) la disciplina è cambiata, perciò va sempre verificata la data di proposizione dell'impugnazione per capire quale regime applicare.
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