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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02373/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’ufficio aveva notificato alla società consolidante tre avvisi di accertamento per gli anni 2005, 2006 e 2007 e due cartelle di pagamento, contestando la partecipazione della società consolidata a una frode carosello finalizzata all’evasione IVA e la deduzione di costi ritenuti connessi a fatture soggettivamente inesistenti. La contribuente aveva impugnato gli atti, ma sia il giudice di primo grado sia la commissione regionale avevano respinto le doglianze, ritenendo indeducibili i costi in ragione della natura cartolare e fittizia dell’operazione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, sostenendo che la norma, come modificata nel 2012 con efficacia retroattiva, consente comunque la deduzione dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti quando i beni siano stati realmente acquistati e non direttamente utilizzati per commettere reati; 2) nullità della sentenza per motivazione carente e contraddittoria, perché meramente riproduttiva delle argomentazioni di primo grado e incoerente rispetto al principio di deducibilità dei costi per i terzi coinvolti in frodi carosello; 3) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla determinazione delle sanzioni e all’applicazione della continuazione ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse sostanzialmente carente e contraddittoria: da un lato la CTR aveva richiamato il principio per cui i terzi coinvolti in frodi carosello possono dedurre i costi se i beni non sono stati direttamente utilizzati per commettere reati; dall’altro aveva negato in concreto la deducibilità invocando, in modo non adeguatamente spiegato, la mancanza dei requisiti di effettività, inerenza, competenza e certezza, oltre a riferimenti incompatibili con la qualificazione delle operazioni come soggettivamente, e non oggettivamente, inesistenti. Sono stati quindi assorbiti il primo e il terzo motivo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio secondo cui occorre verificare in concreto i requisiti di deducibilità dei costi nell’ambito di operazioni solo soggettivamente inesistenti.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993

    "non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo"

    La disposizione, come modificata nel 2012 con efficacia retroattiva, preclude la deduzione solo dei costi e delle spese direttamente impiegati per commettere il reato; i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti restano deducibili se i beni non sono stati direttamente utilizzati per il reato e se risultano rispettati i requisiti civilistico-tributari di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità.

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012

    La modifica normativa è richiamata come retroattivamente applicabile per effetto del comma 3 dello stesso art. 8.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare la nullità della sentenza di merito per motivazione carente e contraddittoria.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per lamentare l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo al trattamento sanzionatorio e alla continuazione.

  • art. 12 d.lgs. n. 472/97

    Richiamato con riferimento all’istituto della continuazione in materia di sanzioni tributarie.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    È richiamato quale parametro generale per la determinazione dei redditi in cui si colloca il divieto di deduzione previsto dall’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993.

  • art. 424 c.p.p.

    Richiamato nella disciplina dei presupposti penali cui la norma tributaria collega il divieto di deduzione.

  • art. 425 c.p.p.

    Richiamato nella disciplina dei presupposti penali cui la norma tributaria collega il divieto di deduzione.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato come causa di estinzione del reato menzionata dalla norma tributaria.

Massime di principio

  • Nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi sostenuti dall’acquirente sono deducibili se i beni o servizi non sono stati direttamente utilizzati per commettere un delitto, anche quando l’acquirente fosse consapevole della frode, salvo il rispetto dei requisiti generali di deducibilità previsti dal TUIR.
  • La negazione della deducibilità dei costi richiede una motivazione specifica e coerente con la qualificazione dell’operazione: non è sufficiente un richiamo assertivo alla fittizietà dell’impresa o delle scritture se la premessa è che l’operazione sia soggettivamente, e non oggettivamente, inesistente.
  • Quando il giudice di merito afferma in astratto il principio della deducibilità ma in concreto lo esclude, deve spiegare puntualmente perché i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità non risultino provati sulla base delle circostanze della fattispecie.
  • In presenza di motivazione meramente apparente o verbalistica, la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame dei fatti rilevanti ai fini della deducibilità e della corretta qualificazione fiscale delle operazioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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