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Ordinanza

Ordinanza n. 98/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - del D.D.G. prot. n. 32943 del 24.05.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio rendeva noti gli esiti della prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 per la Regione Lazio e la soglia di sbarramento di 37/50 prevista per l’accesso alla prova scritta, nella parte lesiva per la ricorrente; - dell’Avviso prot. n. 38692 del 18.06.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio pubblicava l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 per la Regione Lazio, nella parte lesiva per la ricorrente ove non risulta inserito il suo nominativo; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito decretava il mancato superamento della prova preselettiva sostenuta da parte ricorrente in data 23.05.2024, ove veniva attribuito alla predetta il punteggio di 36/50; - dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’espletamento della prova preselettiva di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023, in quanto viziati; - dei Quadri di riferimento della prova preselettiva, pubblicati sul sito istituzionale in data 21.05.2024, in violazione del D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 e del D.M. 13.10.2022 n. 194; - dell’Avviso prot. n. 100797 del 03.07.2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito recante il calendario della prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023 per le candidate in gravidanza o allattamento precedentemente impossibilitate ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.P.R. n. 487/94, nonché in esecuzione di eventuali pronunce giurisdizionali che hanno disposto l’ammissione di aspiranti precedentemente esclusi, programmata per il giorno 30.07.2024, nella parte lesiva per la ricorrente; - dell’Avviso prot. n. 45938 del 12.07.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha reso nota la sede di svolgimento della prova suppletiva preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788 del 18.12.2023, nella parte lesiva per la ricorrente; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all’art. 10 del concorso de quo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30\5\2025 per l’annullamento: - del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 490 del 17.04.2025 recante la graduatoria finale del concorso di cui al D.D.G. n. 2788/2023 per la regione Lazio, nella parte in cui non è inserita l’odierna ricorrente; - del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1286 del 22.05.2025 recante la graduatoria finale rettificata del concorso di cui al D.D.G. n. 2788/2023 per la regione Lazio, nella parte in cui non è inserita l’odierna ricorrente; - nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202407718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti relativi alla prova preselettiva e graduatorie finali di un concorso pubblico per la regione Lazio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova preselettiva del concorso, la soglia di sbarramento fissata a 37/50, l'elenco degli ammessi alla prova scritta, il provvedimento di mancato superamento della preselezione con attribuzione di 36/50, i quiz somministrati e i quadri di riferimento della prova, nonché gli atti relativi alla prova suppletiva. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale e la graduatoria finale rettificata, nella parte in cui non è stata inserita. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio le specifiche censure dedotte contro tali atti; viene tuttavia disposto che il sunto dei motivi di impugnazione sia pubblicato nell'avviso di notifica.

La decisione

Il TAR non decide nel merito le censure contro gli atti concorsuali. Rilevato che il ricorso è stato proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati e considerato l'elevato numero dei soggetti inseriti nelle graduatorie impugnate, nonché la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi, dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami. La notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, di un avviso e del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'atto di intervento ad opponendum e dell'ordinanza, con indicazione degli elementi prescritti dal collegio. L'amministrazione dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione dedicata. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; l'inosservanza comporta l'improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante modalità compatibili con il numero dei destinatari.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibilità di procedere all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per autorizzare, in ragione dell'elevato numero dei destinatari e delle difficoltà di reperimento degli indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando il ricorso sia stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il giudice amministrativo deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei controinteressati sia elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenti prevedibili difficoltà.
  • L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere eseguita attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione del testo integrale degli atti processuali, dell'ordinanza autorizzativa e di un avviso contenente gli elementi necessari a rendere conoscibili giudizio, parti, atti impugnati e controinteressati.
  • Il giudice può prescrivere che la documentazione pubblicata resti disponibile sino alla sentenza definitiva di primo grado, che l'amministrazione rilasci un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e che il collegamento alla sezione degli atti di notifica sia accessibile dalla home page del sito istituzionale.
  • Il termine assegnato per l'esecuzione degli adempimenti di integrazione del contraddittorio e quello per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori; l'inosservanza degli adempimenti prescritti può determinare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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