Sentenza del 08/04/2019 n. 738 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IMU - locazione finanziaria - risoluzione - riconsegna del bene - soggetto passivo - dies a quo - TASI - interpretazione estensiva - applicabilità - non è tale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che, in caso di risoluzione della locazione finanziaria, l'IMU è dovuta dal proprietario ex locatore a partire dalla data di risoluzione del contratto, senza necessità di attendere l'effettiva riconsegna del bene. La disciplina speciale della TASI, che collegava il momento rilevante alla riconsegna dell'immobile, non può essere estesa all'IMU.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto passivo IMU e del relativo dies a quo dopo la risoluzione di un contratto di locazione finanziaria immobiliare. In particolare, si discuteva se l'imposta tornasse a gravare sul proprietario già dalla data di risoluzione del contratto oppure soltanto dalla successiva riconsegna materiale dell'immobile. È stata esclusa un'interpretazione estensiva della disciplina speciale prevista per la TASI, poiché IMU e TASI hanno presupposti impositivi differenti.
Norme richiamate
Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
Nei casi di locazione finanziaria di immobili, il soggetto passivo è il locatario per tutta la durata del contratto; in caso di risoluzione, l'obbligo torna al proprietario.
La risoluzione del contratto determina il ritorno della soggettività passiva IMU in capo al proprietario dalla data di risoluzione, indipendentemente dalla materiale restituzione dell'immobile.
Disciplina speciale della TASI
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario fino alla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna.
La regola della TASI è speciale e non può essere applicata analogicamente o estensivamente all'IMU, poiché i due tributi presentano presupposti impositivi diversi.
Massime di principio
- Per l'IMU, in caso di risoluzione di una locazione finanziaria immobiliare, il proprietario torna a essere soggetto passivo dalla data di risoluzione del contratto.
- La mancata riconsegna materiale dell'immobile non posticipa, di regola, il momento dal quale il proprietario è tenuto al pagamento dell'IMU.
- Le regole previste per un tributo non possono essere automaticamente trasferite a un altro tributo quando i presupposti impositivi e la disciplina specifica sono differenti.
- Ai fini dell'IMU è essenziale distinguere la cessazione del rapporto contrattuale dalla successiva restituzione fisica del bene: la prima rileva per individuare il dies a quo dell'obbligazione del proprietario.
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