Sentenza del 08/04/2019 n. 165 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Giudicato esterno - attestazione di passaggio in giudicato - differenti periodi d'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità delle notifiche delle cartelle, sostenendo che fossero nulle, inesistenti o irregolari perché effettuate direttamente dall'agente della riscossione, e deduceva inoltre l'intervenuta prescrizione dei crediti. L'agente della riscossione richiamava una precedente sentenza, ormai passata in giudicato, riguardante le medesime cartelle e le relative notifiche.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo vincolante il giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza n. 95/18. Tale decisione aveva già accertato la regolarità delle notifiche delle cartelle e dell'intimazione di pagamento. Il giudicato impediva quindi di riesaminare tali questioni nel nuovo procedimento, anche se riferito a diversi periodi d'imposta. È stata inoltre ritenuta preclusa la deduzione di fatti estintivi, compresa la prescrizione, che avrebbero dovuto essere fatti valere nel precedente giudizio. È stato confermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per i crediti previdenziali e per le sanzioni relative a violazioni del Codice della strada. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 111 della Costituzione
Il valore stabile del giudicato è collegato ai principi del giusto processo e della ragionevole durata del processo.
Art. 24 della Costituzione
La certezza derivante dal giudicato tutela anche il diritto di difesa delle parti.
Art. 324 c.p.c.
La sentenza passata in giudicato acquisisce autorità di cosa giudicata e non può essere nuovamente riesaminata nei suoi elementi decisivi.
Art. 372 c.p.c.
Il divieto di produzione di nuovi documenti in determinate fasi del giudizio non impedisce la produzione della sentenza passata in giudicato, poiché il giudicato è assimilabile a un elemento normativo.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13916/2006
Nel processo tributario il giudicato può produrre effetti anche in altri giudizi tra le stesse parti, secondo le regole del giudicato esterno civile.
Cassazione, sentenza n. 28075/2017
La regola giuridica stabilita con efficacia di giudicato, se costituisce la premessa logica indispensabile della decisione e riguarda il medesimo rapporto d'imposta, preclude il riesame dello stesso punto di diritto.
Cassazione, sentenza n. 943/2016
Il giudicato esterno tributario è un'eccezione impropria rilevabile anche d'ufficio, purché la precedente sentenza sia prodotta con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria passata in giudicato può produrre effetti anche su controversie relative a periodi d'imposta diversi, quando riguarda lo stesso rapporto tributario e fatti o qualificazioni giuridiche rimasti invariati.
- Il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dimostrato mediante la produzione della precedente sentenza corredata dall'attestazione di passaggio in giudicato.
- Se una precedente decisione definitiva ha accertato la regolarità della notifica di una cartella o di un atto, la stessa questione non può essere nuovamente contestata in un successivo giudizio tra le medesime parti.
- Il passaggio in giudicato copre non solo ciò che è stato espressamente dedotto, ma anche ciò che avrebbe potuto essere dedotto nel precedente processo, comprese eventuali eccezioni di prescrizione o altri fatti estintivi già verificabili.
- L'autonomia dei singoli periodi d'imposta non prevale quando il giudicato riguarda elementi permanenti o comuni a più annualità.
- Il difetto di giurisdizione deve essere valutato in base alla natura del credito: le controversie su crediti previdenziali e sanzioni del Codice della strada spettano al giudice ordinario, anche se inserite in un'intimazione contenente altri crediti tributari.
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