Sentenza del 08/04/2019 n. 339 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
All'estinzione per mancata riassunzione del giudizio rinviato da Cassazione consegue la definitività atto impositivo - sussiste; il termine di prescrizione della pretesa tributaria decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione - sussiste - Applicabilità dell'art. 2945 cod. civ. comma III al processo tributario - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la cartella di pagamento relativa a IVA, sanzioni e interessi per gli anni d'imposta 1993 e 1994, emessa dopo che la Corte di Cassazione aveva cassato con rinvio le sentenze della CTR. Poiché il giudizio non era stato riassunto entro il termine previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992, il processo si era estinto. L'Agenzia sosteneva che tale estinzione avesse reso definitivi gli avvisi di accertamento e che la prescrizione decorresse dalla scadenza del termine per la riassunzione, non dalla precedente instaurazione del giudizio. Il contribuente eccepiva invece la prescrizione e la decadenza della riscossione e contestava la propria responsabilità solidale, sostenendo che la mera qualità di legale rappresentante dell'associazione non fosse sufficiente.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello principale dell'Agenzia, ritenendo infondate le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dal contribuente: la mancata riassunzione ha estinto l'intero processo e ha reso definitivo l'avviso di accertamento; il termine di prescrizione della pretesa tributaria decorre dalla scadenza del termine utile per la riassunzione, non dall'introduzione del giudizio, e non si applica la regola dell'art. 2945, comma 3, c.c. al processo tributario in questa situazione. Tuttavia, è stato accolto l'appello incidentale del contribuente sul profilo della responsabilità ex art. 38 c.c., perché l'Amministrazione non aveva provato una concreta, effettiva e continuativa attività gestionale o negoziale svolta da P.R. in nome e per conto dell'associazione. La responsabilità non può fondarsi sulla sola titolarità della carica. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite e le spese integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 63, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992
Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente, l'intero processo si estingue.
La mancata riassunzione del giudizio rinviato dalla Cassazione determina l'estinzione dell'intero processo, non soltanto della fase di rinvio, con conseguente consolidamento e definitività dell'atto impositivo impugnato.
Art. 68, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Una volta divenuto definitivo l'atto impositivo per effetto dell'estinzione del processo, l'Amministrazione può procedere alla riscossione definitiva del credito, secondo le modalità previste dalla disciplina tributaria.
Artt. 14 e 15, D.P.R. n. 602/1973
Sono richiamati quali disposizioni che consentono all'Amministrazione di iscrivere a ruolo e riscuotere il credito tributario una volta che la pretesa sia divenuta definitivamente esigibile.
Art. 2945, commi 2 e 3, codice civile
La regola generale sulla sospensione della prescrizione durante il processo e sulla decorrenza successiva all'estinzione non viene applicata secondo il comma 3 al caso tributario esaminato. La prescrizione decorre invece dalla scadenza del termine per la riassunzione, poiché solo allora l'atto impositivo diventa definitivo ed eseguibile.
Art. 38, codice civile
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.
La responsabilità personale e solidale del rappresentante di un'associazione non riconosciuta richiede la prova di una concreta attività negoziale o gestionale svolta in nome e per conto dell'associazione; la sola titolarità della carica non è sufficiente, anche per i debiti tributari.
Art. 25, D.P.R. n. 602/1973
È stato invocato dal contribuente per sostenere la decadenza dalla riscossione, ma l'eccezione è stata ritenuta infondata alla luce della decorrenza collegata alla definitività dell'atto dopo la mancata riassunzione.
Art. 45, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione all'estinzione del processo tributario; nel caso concreto l'estinzione produce il consolidamento dell'atto impositivo e non comporta l'automatica prescrizione della pretesa dalla data iniziale del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se una sentenza viene cassata con rinvio e nessuna parte riassume il giudizio entro il termine previsto, l'intero processo si estingue e l'avviso di accertamento originariamente impugnato diventa definitivo.
- Il termine di prescrizione della pretesa tributaria decorre, in linea generale per questa fattispecie, dalla scadenza del termine per la riassunzione, perché solo da quel momento il credito incorporato nell'atto impositivo è definitivamente esigibile.
- La regola dell'art. 2945, comma 3, c.c. non deve essere applicata automaticamente al processo tributario quando produrrebbe una prescrizione anteriore alla definitività dell'atto impositivo.
- La riscossione effettuata prima della definitività può avere natura provvisoria o anticipatoria, ma l'estinzione del giudizio rende poi consolidata la pretesa nei limiti dell'atto impositivo.
- Per chiamare personalmente e solidalmente il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta per i debiti dell'ente, l'Amministrazione deve provare una concreta attività di gestione o negoziazione svolta nel periodo e in relazione alle obbligazioni contestate; la mera carica formale non basta.
- La responsabilità ex art. 38 c.c. è accessoria rispetto a quella dell'associazione, ma può essere fatta valere solo nei confronti del soggetto per il quale sia dimostrata una concreta ingerenza nell'attività dell'ente.
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