Sentenza del 08/04/2019 n. 197 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Accertamento - Contributo Unificato Tributario - indeterminabile per l'atto di pignoramento di crediti presso terzi per presunti debiti esattoriali di terzi - non sussiste - determinazione secondo il valore delle cartelle di pagamento o degli accertamenti esecutivi - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l’atto di irrogazione della sanzione e la richiesta integrativa di contributo unificato tributario, sostenendo che il ricorso originario riguardasse un pignoramento presso terzi relativo a debiti esattoriali di altri soggetti, per i quali essa era ritenuta coobbligata, senza conoscere l’esatto valore dei crediti. Chiedeva quindi che il contributo fosse considerato dovuto nella misura fissa di 120 euro prevista per gli atti di valore indeterminabile, anziché nella misura di 4.120 euro complessivi, con conseguente annullamento della differenza richiesta di 4.000 euro e della sanzione di 8.000 euro. Il resistente sosteneva invece la correttezza della quantificazione secondo il valore dei crediti sottostanti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato tardivo perché notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, decorrente dall’immissione dell’avviso di giacenza nella cassetta postale e non dalla successiva consegna materiale dell’atto. Anche nel merito, il Collegio ha ritenuto non applicabile la disciplina degli atti di valore indeterminabile: il valore del ricorso doveva essere individuato sulla base dell’entità dei crediti risultanti dalle cartelle di pagamento o dagli accertamenti esecutivi sottostanti. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento di 350 euro di spese processuali.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/1992
termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso
Il termine decorre dalla notificazione dell’atto, considerando perfezionata la notifica per il destinatario con l’immissione dell’avviso di giacenza, e non necessariamente con l’effettiva consegna successiva.
Art. 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste
Il valore della controversia tributaria è normalmente determinato in base al tributo contestato, al netto di interessi e sanzioni, oppure in base alle sanzioni quando esse costituiscono l’oggetto esclusivo del giudizio.
Art. 13, comma 6-quater, D.P.R. 115/2002
contributo unificato determinato in base al valore della lite
Il contributo unificato tributario deve essere calcolato secondo gli scaglioni collegati al valore della controversia; la misura fissa per le cause indeterminabili opera solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002
Nel processo tributario il valore della lite deve essere determinato secondo i criteri dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992.
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
La modifica dell’art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. 115/2002 ha individuato specifiche categorie di controversie di valore indeterminabile, tra cui non rientra il pignoramento presso terzi collegato a debiti esattoriali determinabili.
Art. 29, D.L. 78/2010
Per gli accertamenti esecutivi, ai fini del valore della lite rilevano i crediti affidati all’agente della riscossione.
Sentenza Corte costituzionale n. 73/2005
il contributo unificato è un’entrata tributaria erariale
Il contributo unificato è qualificato come prelievo tributario destinato al finanziamento delle spese degli atti giudiziari e commisurato al valore del processo.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 5994/2012; Cass. sentenze n. 21483/2015 e n. 9840/2011
Le controversie relative all’an e al quantum del contributo unificato rientrano nella giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- La mancata conoscenza dell’importo esatto dei debiti sottostanti non rende automaticamente indeterminabile il valore della controversia: occorre ricostruirlo sulla base delle cartelle, degli accertamenti esecutivi o dei crediti affidati alla riscossione.
- La misura fissa prevista per le controversie di valore indeterminabile è applicabile solo alle categorie espressamente individuate dalla normativa; non può essere estesa analogicamente ad atti di riscossione con valore economico determinabile.
- In presenza di responsabilità solidale, ciascun coobbligato che propone un ricorso deve versare il contributo unificato riferito al proprio atto, anche se gli atti notificati ai diversi coobbligati hanno contenuto identico.
- Per calcolare correttamente il contributo unificato occorre considerare il tributo, al netto di interessi e sanzioni, salvo le controversie aventi esclusivamente a oggetto sanzioni.
- I termini per impugnare gli atti notificati per posta devono essere verificati con particolare attenzione: l’avviso di giacenza può far decorrere il termine anche prima del ritiro effettivo dell’atto.
- La tardività del ricorso è sufficiente a determinarne il rigetto, anche se il giudice esamina comunque la questione di merito e conferma la correttezza della pretesa.
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