Sentenza del 08/04/2019 n. 66 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la motivazione, la validità e la notificazione delle cartelle, la legittimazione del Ministero della Giustizia e degli uffici giudiziari a iscrivere e riscuotere il credito, nonché la violazione degli articoli 10, 59, 60, 76 e 78 del DPR 131/1986. In particolare sosteneva che le sentenze civili dovessero essere registrate secondo la procedura ordinaria, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, e non mediante prenotazione a debito ai sensi dell’articolo 59, lettera d), del DPR 131/1986. Eccepiva inoltre l’intervenuta decadenza dal potere di riscossione e l’insufficiente motivazione delle cartelle.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto i ricorsi. Ha ritenuto corretta la registrazione a debito, ai sensi dell’articolo 59, lettera d), del DPR 131/1986, delle sentenze civili che avevano condannato amministratori e sindaci al risarcimento di danni derivanti da fatti astrattamente qualificabili come reato. Ha inoltre stabilito che il recupero delle somme spettava all’Ufficio Recupero Crediti della Corte d’Appello, mentre all’Agenzia delle Entrate competevano le formalità di registrazione. Il termine applicabile non era quello decadenziale dell’articolo 76, ma il termine decennale di prescrizione previsto dall’articolo 78, decorrente secondo la disciplina propria della registrazione a debito. Le cartelle sono state ritenute sufficientemente motivate, anche perché fondate su sentenze conosciute o conoscibili dal contribuente, che aveva potuto esercitare pienamente il diritto di difesa. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000 per Equitalia e euro 1.000 per il Ministero della Giustizia, oltre accessori.
Norme richiamate
Articolo 7, comma 3, Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
La cartella deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché la pretesa derivava da sentenze giudiziarie conosciute o conoscibili dal contribuente.
Articoli 10, 59, lettera d), 60 e 61 del DPR n. 131/1986, Testo unico dell’imposta di registro
"Danni prodotti da fatti costituenti reato"
La registrazione a debito prevista dall’articolo 59, lettera d), è applicabile alle sentenze che condannano al risarcimento di danni derivanti da fatti astrattamente configurabili come reato, anche senza una definitiva condanna penale o senza che siano state formulate specifiche imputazioni penali.
Articoli 76 e 78 del DPR n. 131/1986
Per l’imposta di registro prenotata a debito non si applica il termine decadenziale dell’articolo 76, perché la riscossione dipende dalla definitività del provvedimento e dall’iniziativa dell’ufficio giudiziario. Si applica invece il termine decennale di prescrizione previsto dall’articolo 78.
Articolo 25 del DPR n. 602/1973
La cartella di pagamento è valida quando contiene gli elementi necessari a individuare la pretesa e consente al contribuente di esercitare il diritto di difesa. Nel caso esaminato il contenuto è stato ritenuto conforme alla norma.
Articolo 3 del DPR n. 155/2002
La registrazione a debito è una forma di annotazione contabile di una spesa o di un tributo non pagato immediatamente, destinata al successivo recupero nei confronti del soggetto obbligato.
Articoli 158 e 208 del DPR n. 115/2002, Testo unico delle spese di giustizia
La gestione della riscossione delle somme connesse al processo, quando non sia prevista una diversa competenza, spetta all’ufficio presso il magistrato che ha emesso il provvedimento divenuto definitivo. Tale disciplina è stata ritenuta applicabile anche all’imposta di registro prenotata a debito ai sensi dell’articolo 59, lettera d), del DPR 131/1986.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 16 del 30 marzo 1989 e circolare del Ministero della Giustizia del 1° marzo 2004
Le circolari confermano la distinzione tra le formalità di registrazione, spettanti all’Agenzia delle Entrate, e l’attività di recupero dell’imposta prenotata a debito, spettante agli uffici giudiziari.
Massime di principio
- Quando una sentenza civile condanna al risarcimento di danni derivanti da fatti che, anche solo astrattamente, possono integrare un reato, può trovare applicazione la registrazione a debito prevista dall’articolo 59, lettera d), del DPR 131/1986.
- Nella registrazione a debito l’Agenzia delle Entrate cura le formalità fiscali, mentre la quantificazione, l’iscrizione a ruolo e il recupero possono spettare all’ufficio giudiziario competente, individuato in base al procedimento e al giudice che ha emesso il provvedimento definitivo.
- Per l’imposta di registro prenotata a debito, la definitività della sentenza è normalmente un presupposto della riscossione; per questo il termine decadenziale ordinario può risultare incompatibile e può applicarsi il termine decennale di prescrizione.
- La contestazione della motivazione della cartella ha concrete possibilità di successo solo se l’atto non consente di individuare la causa, il titolo o l’importo della pretesa. Se la cartella richiama una sentenza già conosciuta e il contribuente ha potuto difendersi, il vizio motivazionale tende a essere escluso.
- Le eccezioni devono essere rivolte al soggetto competente: l’agente della riscossione risponde principalmente dei vizi propri della cartella e della notificazione, mentre l’ente o l’ufficio che ha formato il ruolo risponde delle questioni relative al merito e al titolo del credito.
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