Sentenza del 18/04/2017 n. 666 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro - Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio aveva determinato sinteticamente il reddito del contribuente per l'anno d'imposta 2007 applicando il cosiddetto vecchio redditometro, sulla base della disponibilità di immobili, autovetture, terreni e delle relative spese di mantenimento. A fronte di un reddito dichiarato di 19.078 euro per il 2007 e di zero euro per il 2006, erano stati stimati redditi notevolmente superiori, considerando anche le spese familiari e le utenze. Il contribuente ha contestato la carenza di motivazione dell'avviso, la mancata indicazione della categoria dei redditi accertati, l'irragionevolezza della stima, l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, il mancato esito del procedimento di accertamento con adesione, la violazione dell'articolo 23 della Costituzione e la violazione della privacy.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso. In appello, la Commissione ha confermato la legittimità dell'accertamento e ha respinto tutte le doglianze. Ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso, poiché indicava gli elementi utilizzati e il reddito presunto; ha considerato irrilevante l'indicazione della specifica categoria reddituale, trattandosi di un accertamento fondato sulla capacità contributiva complessiva; ha rilevato che il contribuente non aveva fornito prove idonee a dimostrare l'inesistenza del reddito, la sua diversa entità o la provenienza da fonti non imponibili. È stata inoltre ritenuta legittima la raccolta e l'utilizzazione dei dati patrimoniali, in quanto il perseguimento dell'interesse fiscale generale può giustificare un bilanciamento con il diritto alla riservatezza. L'appello è stato quindi respinto e le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
Accertamento sintetico del reddito sulla base delle spese sostenute e della capacità contributiva manifestata.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base di elementi di spesa e di disponibilità patrimoniali, lasciando al contribuente la possibilità di dimostrare che tali elementi non riflettono reddito imponibile o che il reddito effettivo è inferiore.
D.M. 10 settembre 1992
Disciplina del cosiddetto vecchio redditometro.
Il decreto individua beni e servizi indicativi di capacità contributiva e consente di desumere da essi un reddito presunto mediante coefficienti e parametri. Nel caso esaminato, la disponibilità di immobili, autovetture e relative spese è stata utilizzata come base della ricostruzione reddituale.
D.P.R. n. 917 del 1986
Norme sulla tassazione dei redditi agrari e dei redditi derivanti dalla partecipazione in società.
Il contribuente aveva sostenuto che il reddito agrario e quello derivante dalla partecipazione nella società semplice fossero già stati tassati secondo la disciplina del Testo unico delle imposte sui redditi. La Commissione ha tuttavia ritenuto che ciò non escludesse, di per sé, la validità dell'accertamento sintetico basato sulla complessiva capacità di spesa.
Art. 23 della Costituzione
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
La doglianza costituzionale è stata respinta, poiché l'accertamento sintetico trovava fondamento nella legge e nei decreti attuativi applicabili.
Art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992
Conciliazione giudiziale.
L'Amministrazione ha richiamato la natura negoziale e dispositiva della conciliazione giudiziale, distinta dal procedimento di accertamento con adesione. Il mancato raggiungimento dell'accordo non determina, da solo, l'illegittimità dell'accertamento.
Normativa in materia di protezione dei dati personali
La Commissione ha affermato che la riservatezza del contribuente non è assoluta e deve essere bilanciata con l'interesse pubblico alla corretta determinazione e riscossione dei tributi. Il trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria è legittimo quando è strumentale alle funzioni istituzionali e previsto dalla legge.
Massime di principio
- Nel vecchio redditometro, la disponibilità di beni e il sostenimento di spese significativamente incompatibili con il reddito dichiarato possono fondare una presunzione di maggiore capacità contributiva.
- Il contribuente deve contestare concretamente i singoli elementi utilizzati dall'Ufficio e fornire prova dell'inesistenza del reddito presunto, della sua diversa entità oppure della provenienza delle somme da redditi già tassati, esenti, esclusi o da risparmi e finanziamenti documentati.
- La mancata indicazione della specifica categoria reddituale non comporta necessariamente l'illegittimità dell'accertamento sintetico, se l'avviso descrive chiaramente i beni, le spese e i criteri utilizzati per la stima.
- La disponibilità formale di un bene non è sempre sufficiente da sola: in una controversia concreta è importante verificare proprietà, quote di possesso, periodo di disponibilità, effettivo utilizzo e soggetto che ha sostenuto le spese.
- Il contraddittorio e l'accertamento con adesione consentono al contribuente di fornire chiarimenti e documenti, ma il mancato accordo con l'Ufficio non rende automaticamente nullo l'avviso.
- La privacy non impedisce all'Amministrazione di utilizzare dati patrimoniali e di spesa acquisiti legittimamente per finalità fiscali, purché il trattamento sia proporzionato, pertinente e collegato alle funzioni istituzionali.
- Le presunzioni derivanti dal redditometro possono essere superate con prova documentale specifica; mere affermazioni generiche sull'irragionevolezza della stima o sulla sufficienza del reddito dichiarato sono normalmente inidonee.
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