Sentenza n. 183/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 267/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 1583/2024), pubblicata in data 29.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.524,84.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di euro 1.524,84 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero, e il pagamento del capitale e degli interessi legali liquidati, con esclusione delle spese direttamente distratte in favore dei difensori antistatari. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza civile azionata era passata in giudicato, era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, era stata notificata via PEC al Ministero il 5 febbraio 2025 e che, al momento della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Ha inoltre rilevato l'assenza di contestazioni sull'inottemperanza ministeriale. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nel titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Ha posto a carico del Ministero le spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte in ragione della serialità delle inottemperanze relative al pagamento della retribuzione professionale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata può essere prodotta in copia attestata conforme all'originale; dopo le modifiche richiamate dal giudice, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina della copia conforme del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, secondo il richiamo operato dal TAR, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; tale termine è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato e l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo; il termine si applica anche all'avvio dell'azione di ottemperanza.
- La notificazione di una sentenza civile attestata conforme all'originale non richiede, per i titoli formatisi dopo l'entrata in vigore delle modifiche richiamate, la spedizione in forma esecutiva.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già corrisposta dall'Amministrazione di appartenenza.
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