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Sentenza

Sentenza del 29/08/2023 n. 25401 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per Euro 57.062,85 relativa a carente versamento di imposta dovuta su reddito attribuito per trasparenza da società estera controllata (CFC) ai sensi dell'art. 127-bis TUIR (oggi art. 167). La contribuente aveva sostenuto che, avendo il soggetto residente reddito imponibile pari a zero per effetto del riporto di perdite pregresse, doveva applicarsi l'aliquota minima del 27% prevista dall'art. 167, comma 6 TUIR, anziché l'aliquota ordinaria IRES (33% ratione temporis). L'Agenzia ha censurato l'applicazione della percentuale del 27 sostenendo che, dopo la soppressione della DIT, il riferimento alla aliquota minima aveva perso efficacia e l'imposizione separata dovesse avvenire con l'aliquota ordinaria IRES.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il vizio dedotto. Ha affermato che la soppressione della DIT ha svuotato di contenuto il riferimento normativo alla aliquota minima del 27% previsto dall'art. 167, comma 6 TUIR, e che, ratione temporis, l'aliquota applicabile alla tassazione separata del reddito della controllata estera è quella ordinaria IRES (33% per il periodo in controversia). La sentenza della C.T.R. è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso di primo grado della società. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 4.500 per onorari oltre spese prenotate a debito). Le spese dei giudizi di merito sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata come base del controllo automatizzato che ha originato la comunicazione di irregolarità e la cartella di pagamento.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 167

    comma 6 (riferimento all'aliquota minima del 27%)

    L'art. 167 comma 6 era stato interpretato dalla contribuente come consentire l'applicazione di una aliquota minima del 27% in caso di tassazione separata di redditi attribuiti da collegata estera; la Corte ha invece ritenuto che, dopo la soppressione della DIT, il richiamo alla aliquota minima abbia perso efficacia e che debba applicarsi l'aliquota ordinaria IRES.

  • TUIR, art. 127-bis (oggi art. 167)

    richiamo alla imputazione dei redditi delle imprese estere controllate

    Norma sostanziale sulle regole di tassazione per trasparenza dei redditi delle controllate estere (CFC rules), che giustifica l'attribuzione del reddito alla controllante residente.

  • Legge n. 208 del 2015

    Riferimento alla modifica normativa che ha eliminato il richiamo alla aliquota minima del 27; la Corte ha ritenuto che la soppressione della DIT e le modifiche normative abbiano già reso inapplicabile la previsione del 27% anche prima dell'espressa cancellazione.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Cass. Sez. T, Sent. n. 5154/2017; Cass. Sez. T, Sent. n. 10903/2022

    La Corte ha richiamato precedenti di legittimità che avevano già stabilito che, dopo la soppressione della DIT, il riferimento all'aliquota minima del 27% nell'art. 167 comma 6 è privo di efficacia e che va applicata l'aliquota ordinaria IRES.

Massime di principio

  • Quando le norme sulle controllate estere (CFC) imputano redditi al soggetto residente, la tassazione separata di tali redditi segue l'aliquota in vigore ratione temporis; il richiamo a percentuali minime collegate a regimi soppressi (es. DIT) può essere privo di efficacia.
  • Se la normativa di riferimento menziona una 'aliquota minima' legata a un regime speciale poi soppresso, i tribunali possono interpretare quel riferimento come ormai inefficace e richiamare l'aliquota ordinaria applicabile nel periodo d'imposta in esame.
  • In controversie su aliquote applicabili a redditi imputati per trasparenza, occorre valutare la regola ratione temporis: verificare l'assetto normativo effettivamente vigente nel periodo d'imposta e la giurisprudenza consolidata prima di determinare la percentuale imponibile.
  • La presenza di reddito imponibile del soggetto controllante pari a zero non esclude l'applicazione dell'aliquota ordinaria alla tassazione separata dei redditi imputati; non è automaticamente applicabile una percentuale minima se questa era funzionalmente legata a un regime fiscale ormai abrogato o soppresso.
  • In giudizio, lo sviluppo successivo della giurisprudenza può influire sull'esito: sentenze di legittimità intervenute dopo le decisioni di merito possono determinare la cassazione e la decisione nel merito in senso difforme rispetto ai giudici di merito precedenti.

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