Cassazione Civile, Ordinanza n. 31517/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda insegnanti che avevano prestato servizio presso istituti scolastici pubblici della Regione Autonoma Valle d'Aosta con successivi contratti di lavoro a tempo determinato. Essi avevano chiesto il pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva in relazione all'anzianità complessivamente maturata. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile al personale scolastico regionale la disciplina del personale scolastico statale e il divieto di discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, escludendo che la mancanza del titolo di abilitazione o la natura temporanea e discontinua delle supplenze rendessero non comparabili i docenti precari rispetto ai docenti di ruolo. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297 del 1994 e della clausola 4 dell'Accordo quadro, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato la non comparabilità delle posizioni lavorative per la diversa formazione e per l'assenza del titolo abilitante; con il secondo ha riproposto la medesima censura con riguardo ai periodi di servizio resi in supplenze saltuarie e discontinue, sostenendo che anche tale elemento impedisse la comparazione con i docenti di ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha richiamato un precedente conforme e ha affermato che, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale assunto a termine ai fini della stessa progressione stipendiale prevista per il personale a tempo indeterminato. Ha inoltre precisato che il titolo abilitante, così come la temporaneità o discontinuità del rapporto, non costituiscono elementi idonei a giustificare un diverso trattamento retributivo quando si discuta del computo dell'anzianità a fini economici, poiché ciò che rileva è la sostanziale identità delle mansioni svolte. Il ricorso è stato quindi respinto; la Regione è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297 del 1994
sono richiamati dalla ricorrente come norme asseritamente violate, ma la Corte esclude che possano fondare la non comparabilità tra docenti supplenti e docenti di ruolo ai fini della progressione stipendiale
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
nel settore scolastico impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale a termine ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, disapplicando le clausole contrattuali incompatibili
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente il richiamo del precedente di legittimità conforme come motivazione condivisa
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.P.R. n. 861 del 1975
richiamato quale fonte dell'applicabilità al personale scolastico regionale della disciplina legale e contrattuale del personale scolastico statale
l. regionale n. 23 del 1977
richiamata quale fonte dell'applicabilità al personale scolastico regionale della disciplina del personale scolastico statale
Direttiva 1999/70/CE
recepisce l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, la cui clausola 4 è direttamente applicabile
CCNL succedutisi nel tempo
le disposizioni che, prescindendo dall'anzianità maturata, ancorano la retribuzione del personale a termine al trattamento iniziale del personale stabile devono essere disapplicate se contrastano con la clausola 4
Massime di principio
- Nel settore scolastico, il personale assunto con contratti a tempo determinato ha diritto, ai fini retributivi, al riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata quando svolga mansioni sostanzialmente identiche a quelle del personale a tempo indeterminato.
- Ai fini della comparazione tra lavoratori a termine e lavoratori stabili non è decisiva la sola durata o precarietà del rapporto, né la mancanza del titolo abilitante, se le attività svolte risultano identiche per contenuto e modalità di esecuzione.
- La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a discipline collettive che, per i soli assunti a termine, escludano la valorizzazione dell'anzianità di servizio nel trattamento economico, quando non vi siano ragioni oggettive di differenziazione.
- La questione del computo dell'anzianità di servizio a fini retributivi è distinta da quella della ricostruzione di carriera all'atto dell'immissione in ruolo.
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